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IL TRATTAMENTO IVA DELL'ORO CAMBIA IN RELAZIONE ALLA FINALITÀ D'USO

Il Trattamento Iva dell'oro cambia in relazione alla finalità d'uso

Oro per investimento e oro industriale hanno una normativa diversa ai fini Iva

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Il trattamento fiscale dell'oro differisce a seconda della finalità d'uso, ovvero, se impiegato per investimento è prevista in generale l'esenzione dell'applicazione dell'IVA (D.P.R.633/272 Art.10 c.1 n.11), mentre nel caso in cui venisse esercitata l'opzione di applicazione dell'imposta, la stessa verrebbe esercitata secondo il regime del reverse charge; infine, se non destinato ad investimento (oro industriale) allora è previsto un trattamento speciale ai fini dell'imponibilità IVA.

1) La normativa italiana e il recepimento delle Direttive CE

La normativa italiana per l'identificazione e l'imponibilità dell'oro recepisce sia la Direttiva 98/80/CE con la Legge n°7 del 17/01/2000 (nuova disciplina del mercato dell'oro), sia  la Direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) negli art. 344 e 346.

In sostanza  per oro si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

L'oro da investimento, quindi, può essere costituito anche da certificati in oro (titoli rappresentativi dell'oro fisico) oppure da conti in oro (conti correnti il cui saldo è rappresentato dai grammi in oro).

Tuttavia, così come espresso nel "Working paper" n. 1000 del 19 ottobre 2020 la Commissione Europea, non ritiene vincolante le forme (lingotti o placchette), esso può avere anche forma ovale o tonda, l'importante è che siano rispettati i requisiti principali della sua composizione: purezza e peso.

Siccome a livello comunitario non si è ancora giunti ad una interpretazione univoca, il requisito della forma resta tutt'ora ancora quello citato nella norma.

Al venir meno di uno di questi tre requisiti, l'oro oggetto della trattazione non è più da considerarsi da investimento, bensì industriale.

L'oro industriale disciplinato dal D.P.R. 633/72 art.17 c.5, con purezza pari o superiore a 325 millesimi, invece, è il metallo inteso come materia prima che deve quindi essere usato per effettuare successive lavorazioni e può avere diverse forme (bottoni, lingotti, granuli, verghe, etc).

Anche l'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) ha espresso parere favorevole nel considerare per "materiale oro" tutte le forme di oro grezzo, che sono indirizzate ad essere impiegate in successive lavorazioni. Inoltre il concetto di semilavorato è legato alla caratteristica che il materiale non ha ancora una specifica funzione tale da consentirne l'utilizzo come prodotto finale.

L'oro avente carattere industriale è soggetto ad IVA mediante applicazione del "reverse charge".

Per le paste e le leghe metalliche a contenuto aureo,(si pensi a quelle definite  "nobili" utilizzate  per l'odontoiatria purezza superiore a 325 millesimi), si applicano le normali regole dell'IVA, con addebito dell'imposta in fattura da parte del cedente. Il criterio è legato al fatto  che queste leghe si configurano come prodotti finali e non più suscettibili di   utilizzazione come prodotti intermedi.

Infine, l'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di rottami per l'attività di recupero dei metalli preziosi, che consiste nel sottoporre successivamente questi metalli a processi di fusione ed affinazione chimica, al fine di ottenere il materiale prezioso in esso contenuto, può essere assolta anch'essa dal  D.P.R. 633/72 art.17 c.5.

Chiaramente tale regola vale nel caso in cui non ci sia attività di commercializzazione.

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