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CONTRATTO A TERMINE NEL CCNL TERZIARIO

Contratto a termine nel CCNL Terziario

Cosa prevede il CCNL commercio terziario Confcommercio in tema di contratto a tempo determinato. Contratto sperimentale per i lavoratori svantaggiati

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Come noto il 30 marzo 2015 è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi  con decorrenza a  far data dal  1° aprile 2015 e  scadenza  al 31 dicembre 2017. La scadenza del contratto è stata poi prorogata al 31 luglio 2018. 

Tra le novità più significative spicca la possibilità di ricorrere ad una nuova tipologia di “contratto  a termine“  per favorire l’ingresso nel  mercato del lavoro ad una serie di soggetti “ deboli” di difficile ricollocazione o inserimento  lavorativo".  I

Il  contratto collettivo ha  anche  previsto alcune novità in merito alla stipula di contratti a termine, in esenzione del limite numerico previsto dalla normativa  attuale, da parte delle aziende situate nelle località turistiche demandando ad appositi accordi aziendali di secondo livello la regolamentazione della materia.

In via generale la  normativa standard in materia di contratto a termine prevista dal Contratto Terziario Confcommercio  prevede le seguenti condizioni applicative  :
1) utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato nel limite del 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione;
2)  il numero massimo di contratti a termine utilizzabile per le aziende di minori dimensioni  è fissato come segue:

  • nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per un massimo quattro lavoratori;
  •  nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori ;
  •  nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori;

3) l'azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva compensando le eventuali  eccedenze con le minori assunzioni effettuate  in altre unità produttive;
4) le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato  non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva

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Ti può interessare leggere anche " CCNL commercio tabelle retributive e livelli", con  tutte le novità e il testo integrale dell'accordo.

 

1) Contratti a tempo determinato e stagionalità nelle località turistiche

L’art.66-bis dell’accordo 30 marzo 2015 Ccnl Commercio introduce una specificità  per i contratti a tempo determinato  applicabile alle aziende situate nelle località turistiche che, pur non esercitando attività stagionali, hanno la necessità  di gestire picchi di lavoro  in determinati periodi dell'anno.

Per tale motivo è stato concordato che i contratti a tempo determinato  riconducibili agli eventi appena descritti sono  esclusi da limitazioni quantitative .

L’ipotesi di accordo demanda alla contrattazione territoriale l’individuazione delle citate località a vocazione turistica. 

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2) Contratto a termine sperimentale per categorie svantaggiate

Il “contratto a termine per   favorire    l'occupazione” sperimentale presenta  le seguenti particolarità:

  • tale contratto non deve rispettare i limiti dettati dal  Ccnl Commercio (20% del personale a tempo indeterminato e 28% quale som­matoria tra contratti a termine e contratti di sommi­nistrazione;
  • la nuova tipologia contrattuale  verrà monitorata  e diventerà defini­tiva solo in occasione del prossimo rinnovo del Ccnl;
  • I soggetti destinatari di questa nuova forma di contratto a termine sono:

1) coloro che “ negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro);

2) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo;

3) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito come NASPI, DIS-COLL ; .

Inoltre:

  • Il contratto ha una durata  di 12 mesi e  può essere  applicabile a tutte le mansioni lavorative;
  • La nuova tipologia contrattuale è soggetta ad uno specifico obbligo formativo  di 16 ore con approfondimento della materia di prevenzione antinfor­tunistica con  l'obbligo di evidenziare la formazione sul Libro Unico del Lavoro;
  • l’inquadramento e la retribuzione dei lavoratori di cui al nuovo contratto di sostegno all’occupazione può essere  inferiore nei primi 6 mesi di due  livelli rispetto a quello finale previsto e di uno nel successivo periodo);
  • in caso di trasformazione a tempo indeter­minato, il trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione  per  ulteriori  24 mesi (eccetto per i lavoratori a tempo de­terminato assunti per una qualifica compresa nel se­sto livello)
  • la contribuzione previdenziale del nuovo contratto dispone una percentuale ASpI  maggiorata dell’1,40%, mentre la con­tribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fonte è  pari all’1,05% per tutta la durata del rapporto.
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Commenti

Ele - 22/01/2017

Buonasera, Vorrei avere informazioni per quanto riguarda le dimissioni e i giorni di preavviso. Io ho firmato il contratto di apprendistato a settembre 2016 per una durata di 36 mesi. Attualmente sono al 6 livello. Quanti giorni di preavviso devo rispettare? E se non li rispetto cosa mi può succedere? Grazie, Saluti

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