L’accertamento fondato sulle indagini bancarie fatte dal fisco decade se in giudizio è stata dichiarata la nullità di un primo atto impositivo basato sugli stessi dati. Si ribadisce cioè il principio del “ne bis in idem” prevedendo che se due giudizi hanno ad oggetto lo stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il punto accertato e risolto non può più essere esaminato in altri giudizi. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4383 del 23 Febbraio 2011.
L’accertamento IVA basato su altro accertamento induttivo, per imposte dirette nel caso specifico, è considerato legittimo. Si tratta infatti non di allargamento del valore delle presunzioni ma di acquisizione secondo legge in base all’articolo 51, comma n. 5: se sono stati accertati nei confronti di un contribuente determinati fatti da parte dell'ufficio delle imposte dirette, l’Ufficio IVA non è tenuto a svolgere nessuna altra indagine per procedere nei confronti dello stesso contribuente relativamente agli stessi eventi economici. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1202 del 20 Gennaio 2011.
Le scritture contabili dalle quali si può desumere il pagamento di un debito, in mancanza di altri elementi che dimostrino il soddisfacimento dell'obbligazione, non possono assolvere la funzione di prova a favore del debitore. Questo, ribadendo un consolidato orientamento, ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 105 del 4 Gennaio 2011.
Il liquidatore dei beni del concordato preventivo non può essere considerato soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224 legge fall., richiamati nell’art. 236, comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non espressamente menzionato tra gli autori propri dei suddetti reati, per come vengono indicati da tale disposizione né può essere ricompreso nella categoria dei “liquidatori di società” menzionata dalla stessa disposizione. Questo il principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 43428 del 7 Dicembre 2010
Nel caso di modifiche nella dichiarazione dei redditi successive alla liquidazione il contribuente deve provare la correttezza del suo operato.Questo quanto afferma la sentenza n. 22553 /2010 della Corte di Cassazione
All’IRAP si applica la disciplina dell’ILOR e le società di riscossione devono essere rimborsate delle spese per l’ammissione al passivo del fallimento, questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione Sentenza n. 4861/2010
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