HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

MODIFICHE NELLA DICHIARAZIONE REDDITI. CORTE DI CASSAZIONE: SENTENZA N.22553/2010

Modifiche nella dichiarazione redditi. Corte di Cassazione: sentenza n.22553/2010

Nel caso di modifiche nella dichiarazione dei redditi successive alla liquidazione il contribuente deve provare la correttezza del suo operato.Questo quanto afferma la sentenza n. 22553 /2010 della Corte di Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione afferma che la dichiarazione dei redditi è un atto modificabile da parte del contribuente anche se
• nel caso di modifica prima della liquidazione, l’Ufficio accertatore deve rispettare i nuovi valori indicati;
• nel caso di modifiche successive alla liquidazione il contribuente deve provare la correttezza del suo operato.

IL CASO

La questione nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento basato sulla applicazione dei parametri da parte di un contribuente che si era visto rideterminare ai fini IRPEF un maggior reddito di impresa, per il periodo di imposta 1996.
Avverso tale avviso il contribuente si rivolgeva alla Commissione Tributaria Provinciale che parzialmente accoglieva il ricorso, riducendo i ricavi accertati in base all’applicazione dei parametri.
Contro la decisione della Commissione Provinciale, l’Agenzia ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva il ricorso.
Il contribuente ricorreva in Cassazione adducendo sette motivi.
La Cassazione rigetta il ricorso in quanto giurisprudenza di legittimità ha affermato che la procedura di accertamento standardizzato tramite i parametri o gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata ma deriva dal contraddittorio obbligatorio.
La Corte di Cassazione sottolinea che i giudici di appello hanno legittimamente affermato che al contribuente erano stati valutati i maggiori ricavi determinati dalla non presentazione di documenti che sarebbero stati resi necessari all’amministrazione finanziaria per fare una diversa valutazione.
Importante è ancora ricordare un altro aspetto della questione ritrovabile nella contestazione dell'insussistenza dei due errori della dichiarazione.
A questo proposito la Cassazione ricorda i principi per i quali "l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto a di diritto, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, si fonda sulla impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e la possibilità di rettifica non incontra limiti nella natura della dichiarazione perché questa non si configura quale atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Dunque la Corte ribadisce che la possibilità di modificare la dichiarazione produce effetti diversi considerando il tempo in cui si verifica.

1) Commento alla Sentenza della Cassazione n. 22553/2010

Per un commento a questa sentenza ed il testo integrale scarica il documento completo al seguente link:
Modifiche nella dichiarazione redditi dopo l’accertamento: onere della prova a carico del contribuente - Sent. Cass. n. 22553 del 5 Novembre 2010

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.