Lo "star del credere" è un patto mediante il quale l'agente garantisce l'esecuzione del contratto concluso dal preponente con il terzo. Il comma 3 dell'art. 1746 del Codice Civile, dedicato proprio a questo tipo di pattuizioni, è stato oggetto di recente modifica da parte della Legge n. 526 del 1999 (Legge Comunitaria 1999)con la previsione di una serie di limiti a queste ipotesi.
Viene infatti detto che: "è vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' però, consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo."
E' dubbia l'interpretazione da dare alla possibilità eccezionale di concordare apposite garanzie per singoli affari, in quanto è veramente difficile pensare che ad ogni proposta dell'agente si possa discutere sulla particolare natura dell'affare o sulla garanzia che l'agente deve offrire.
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