Si definisce immobile strumentale per destinazione quel bene immobile che viene utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa da parte del possessore (in base all’articolo 43 comma 2 del TUIR). La strumentalità dipende dall’effettivo utilizzo che l’imprenditore fa del bene.
Le quote di ammortamento per gli immobili strumentali per destinazione sono deducibili. La deducibilità è ammessa a determinate condizioni e con specifiche aliquote.
- Quote deducibili: la quota deducibile è pari al 100% del costo ammortizzabile del fabbricato, applicando i coefficienti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 31 Dicembre 1988, specifici per le diverse categorie di immobili; ad esempio, per i fabbricati ad uso industriale, commerciale e artigianale, il coefficiente di ammortamento è il 3%.
- Costo ammortizzabile: il costo ammortizzabile è il costo storico dell’immobile, diminuito del costo del terreno (che non è ammortizzabile).
- Limitazioni: la deducibilità delle quote di ammortamento potrebbe essere soggetta a limitazioni: ad esempio, per i fabbricati industriali acquistati o costruiti dal 1° gennaio 2007 la quota di ammortamento è limitata all’80% del costo complessivo; per gli altri immobili strumentali la limitazione è del 70%.
- Immobili concessi in locazione o utilizzati promiscuamente: se l’immobile strumentale per destinazione viene concesso in locazione o utilizzato promiscuamente (sia per l’attività d’impresa sia per scopi privati) non è considerato un bene strumentale ai fini fiscali e quindi non è ammortizzabile.
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1) Altri aspetti fiscali da considerare
Oltre all’ammortamento è importante considerare altri aspetti fiscali relativi agli immobili strumentali per destinazione:
- IMU: è deducibile dal reddito d’impresa una quota pari al 60% dell’IMU versata sull’immobile strumentale.
- Plusvalenze o Minusvalenze: l’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile strumentale concorre alla formazione del reddito d’impresa.
- Rendita catastale: se l’immobile non è locato, nel reddito d’impresa confluisce la rendita catastale rivalutata.
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