I revisori legali iscritti nel Registro, a seguito dell’adozione del provvedimento di abilitazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere abilitati allo svolgimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Attenzione al fatto che per ottenere l’abilitazione è necessario essere prima iscritti nel Registro dei revisori legali
I Revisori della sostenibilità possono abilitarsi se sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a. articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 - tirocinio di almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche relative alla sostenibilità, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale, con l’obbligo di collaborare allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
- b. articolo 4, comma 3-ter del D.lgs. 39/2010 - esame di idoneità aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo con oggetto ulteriori materie per l’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Superato l’esame aggiuntivo, il revisore legale deve presentare domanda di abilitazione al Ministero dell’economia e delle finanze con le modalità e i termini di cui all’articolo 6, comma 1-bis) del D.lgs. 39/2010 così come stabilite con D.M. 19 febbraio 2025.
In merito all’abilitazione dei revisori legali iscritti nel Registro entro la data del 1° gennaio 2026 in applicazione della disciplina transitoria occorre sapere che l’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 prevede che gli iscritti nel Registro dei revisori, entro la data del 1° gennaio 2026, possono presentare domanda di abilitazione al Ministero dell’economia e delle finanze con le modalità di cui al D.M. 19 febbraio 2025 senza che siano osservati gli obblighi relativi al tirocinio di otto mesi e all’esame aggiuntivo (articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter del D.lgs. 39/2010) purché acquisiscano almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, con specifico riferimento agli argomenti appartenenti al Gruppo “D” del programma di formazione continua e aggiornamento professionale elaborato dal MEF per il 2024 e per il 2025.
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