Modifiche al bonus pubblicità nel Dl 59/2019 che ha previsto una sola aliquota al 75%. Si ricorda che dal 2018 è istituito un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali su stampa e sulle emittenti radio-televisive.
In generale, per beneficiare dell’agevolazione consistente in un credito d'imposta è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Innanzitutto occorre tenere in considerazione che è possibile scindere il credito d’imposta Bonus pubblicità in due differenti tipologie di investimento e in differenti tempistiche. Infatti:
- per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,
- per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Bonus pubblicità: ecco gli investimenti agevolabili
Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti
- all'acquisto di spazi pubblicitari
- all’acquisto di inserzioni commerciali,
- effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici,
- pubblicati in edizione cartacea
- editi in formato digitale,
- editi nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In particolare, si precisa che per edizione in formato digitale si intende "La testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonchè di funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità".
Attenzione: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’1%.
Bonus pubblicità: investimenti NON agevolabili
Come chiarito nelle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
- volantini cartacei periodici,
- pubblicità su cartellonistica,
- pubblicità su vetture o apparecchiature,
- pubblicità mediante affissioni e display,
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
- pubblicità tramite social o piattaforme online,
- banner pubblicitari su portali online, ecc...
Ovviamente tale elenco è a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.