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ASSENZA DAL LAVORO PER MALTEMPO: COSA FARE?

Assenza dal lavoro per maltempo: cosa fare?

Le possibili ipotesi a favore del dipendente per giustificare l'assenza dal lavoro per condizioni meteorologiche avverse neve, alluvioni ecc.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non esiste una disciplina normativa generale che regolamenti la materia delle assenze lavorative per motivi meteorologici .

Per il settore privato va fatto riferimento eventualmente alle previsioni dei contratti collettivi di categorie  mentre nel settore pubblico possono darsi i casi di  ordinanze delle autorità  locali che prevedono la chiusura degli uffici pubblici. Vediamo piu in dettaglio

SETTORE PRIVATO

In pratica , nel settore privato si possono  prospettare le seguenti ipotesi giustificative, a favore del dipendente:

1) Impossibilità sopravvenuta della prestazione (articoli 1204, 1218, 1256, 1463 e 1464 Codice Civile). Il lavoratore è esentato da eseguire la propria attività lavorativa se prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile. Deve, infatti, trattarsi di eventi ambientali di carattere eccezionale (forza maggiore) come possono essere eventi di maltempo .
In tal caso, l’assenza dal lavoro, può comportare (salvo il caso in cui il CCNL preveda maggiori tutele oppure,  sia sostituita e/o recuperata con un permesso retribuito), la perdita della retribuzione per la durata dell’astensione dal lavoro; essendo, appunto, il contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, l’inadempimento di una parte giustifica l’inadempimento dell’obbligo retributivo.

2) Il lavoratore può ricorrere all’istituto della riduzione dell’orario di lavoro (c.d. R.O.L.). Le ore R.O.L. vengono assorbite, nel caso di specie, dai ritardi (o assenze) nel presentarsi al luogo di lavoro, con conseguente pagamento della retribuzione.

3) Il CCNL applicabile può prevedere inoltre il ricorso a monte ore di congedi/permessi straordinari, legati ad esigenze eccezionali e/o motivi personali retribuiti o non retribuiti.
Nelle suddette ipotesi, è sempre necessario che il lavoratore comunichi al datore di lavoro, in modo tempestivo, l’assenza e fornisca i giustificati motivi.

In caso contrario, può essere considerato assente ingiustificato e passibile di sanzione disciplinare (articolo 2106 c. e articolo 7 Statuto dei Lavoratori).

4) Da ultimo si ricorda il caso particolare  del settore edile e affini nel quale le intemperie stagionali  costituiscono  causa integrante di Cassa Integrazione . In tali casi e in presenza di determinate condizioni stabilite dall’INPS,  è consentito alle aziende  di far ricorso alla CIG che copre l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

SETTORE PUBBLICO

Per i lavoratori del settore pubblico, si precisa che, fermo restando l’obbligo di comunicazione tempestiva e di indicazione delle ragioni giustificative di cui sopra, essi possono usufruire, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, di permessi retribuiti per motivi personali ovvero di ferie al fine di salvaguardare il trattamento economico (od altre modalità di recupero concordate con il proprio dirigente).
Tuttavia, i dipendenti pubblici possono essere liberati dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, con diritto alla corresponsione della retribuzione e senza la necessità di fornire giustificazioni qualora vi sia un provvedimento amministrativo – ad es. ordinanza di "chiusura degli uffici pubblici causa neve" – che impedisca in modo oggettivo ed assoluto l’adempimento della predetta prestazione.

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