HOME

/

LAVORO

/

LAVORO DIPENDENTE

/

LA MALATTIA SOSPENDE LA FRUIZIONE DELLE FERIE?

La malattia sospende la fruizione delle ferie?

Malattia e ferie possono essere compatibili, vediamo in quali casi e l'iter in caso di malattia insorta all'estero

Ascolta la versione audio dell'articolo
La malattia insorta prima dell'inizio del periodo di ferie programmato e comunicato al lavoratore oppure delle ferie collettive con chiusura del' ìazienda ne determina la fruizione in un momento successivo alla guarigione.
Invece la malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione , ma solo se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche e purché regolarmente certificata dal servizio sanitario e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..
In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, dopo i dovuti accertamenti sanitari, può sostenere che malattia e ferie sono compatibili, per cui la fruizione delle ferie non viene sospesa.
Il datore di lavoro può richiamare in servizio il lavoratore in ferie quando sussistano imprescindibili esigenze aziendali, in questi casi, i C.C.N.L. possono prevedere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’anticipato rientro.
Ricordiamo che
  1. nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità Europea, i nuovi Regolamenti comunitari (Reg. n. 883/2004 e n. 987/2009, entrati in vigore a decorrere dal 1°.05.2010) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Pertanto, il lavoratore dovrà presentare il certificato di malattia all’Inps e al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio. Diversamente, potrà rivolgersi direttamente all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.
  2. Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione". Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 23/04/2024 Assunzioni giornalisti ed esperti digitali: domande contributo da oggi 23.4

Al via le domande di contributo per ogni assunzione o stabilizzazione in imprese editrici e radiotelevisive effettuate entro il 31.12. 2023. Tutti i dettagli

Assunzioni  giornalisti ed esperti digitali: domande contributo da oggi 23.4

Al via le domande di contributo per ogni assunzione o stabilizzazione in imprese editrici e radiotelevisive effettuate entro il 31.12. 2023. Tutti i dettagli

OT23 2025:  nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

Contratto collettivo concerie 2024:  le novità

Aumenti retributivi medi di 191 euro complessivi . Le altre novità del rinnovo CCNL aziende conciarie clausole contratti a termine . Tabelle nuovi minimi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.