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IL CONTRIBUENTE CHE SI TROVI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA PUÒ FRUIRE COMUNQUE DEL "BONUS IRPEF" PREVISTO DAL DECRETO RENZI?

Il contribuente che si trovi senza sostituto d'imposta può fruire comunque del "bonus Irpef" previsto dal Decreto Renzi?

Le modalità con cui il contribuente che si trovi senza sostituto d'imposta può fruire comunque del "bonus Irpef" previsto dal Decreto Renzi

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I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, ovvero i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta al momento dell'erogazione del bonus (ad esempio, lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima del mese di maggio 2014), possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 (730/2015), secondo modalità che saranno definite nelle istruzioni ai modelli dichiarativi stessi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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