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QUALI SONO LE NOVITÀ PER L'IMU DOPO IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZONI FISCALI?

Quali sono le novità per l'IMU dopo il Decreto sulle semplificazoni fiscali?

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Molte le novità in arrivo per l’Imu grazie alle modifiche introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali.
Previsto, quindi, il pagamento della prima rata in acconto con le aliquote di legge uguali per tutti, mentre i comuni avranno tempo fino al 30 settembre per determinare le aliquote e ampliare, volendo, le agevolazioni prima casa.
Il Governo, invece, avrà tempo fino al 10 dicembre per ridefinire eventualmente le aliquote e apportare altri ritocchi alla normativa sulla base del gettito della prima rata. Intanto a giugno, per la sola prima casa, si potrà scegliere se pagare in due o tre rate sulla base delle aliquote e delle agevolazioni fissate dalla legge a livello nazionale, e l’importo dovuto sarà pari al 50% o al 33% di quanto dovuto in base d’anno, scontando anche le detrazioni previste dalla legge.
Per gli altri immobili, invece, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in due rate.

Le novità sono:
›› restrizione delle agevolazioni prima casa ad un solo immobile per nucleo familiare;
›› introduzione dell’obbligo di pagamento dell’Imu per i coniugi assegnatari dell’alloggio dopo la separazione;
›› esenzione pagamento per gli immobili inagibili nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del2009;
›› revisione della normativa per gli immobili rurali strumentali e i terreni agricoli.
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Commenti

Luigi - 20/10/2012

Desidero formulare alcune riflessioni sulle semplificazioni proposte dal Governo Monti per lo sviluppo e la crescita.Sono provvedimenti utili ma poco efficaci per un'Italia che risente di una crisi globale.Avrei preferito che il Governo avesse posto una sollecita attenzione sul dibattuto e attuale problema di interesse particolare per tutti coloro che fino al 2011 hanno dato in uso gratuito ad un familiare in linea retta l'appartamento in esenzione da ICI con un contratto di comodato anche verbale ed ora con la manovra Monti dovranno versare l'IMU come 2a casa,.L'alternativa sarebbe di costituire un diritto reale di abitazione,sempre che ricorrano i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.Poichè il problema presenta molti dubbi sulla forma da dare a detto atto ho posto interpello al Comune per conoscere la forma di contratto da dare a favore di un familiare che per dare assistenza al fratello non vedente ha trasferito residenza e dimora in un vicino appartamento di proprietà di mia moglie.La risoluzione n.19 rilevabile in Internet è stata che nel caso in esame occorre una scrittura privata autenticata e trascritta oppure un rogito notarile.Il ricorso alla scrittura privata autenticata e trascritta è inattuabile in quanto l'autentica da parte del Comune non è accettata, non essendo l'ufficiale comunale autorizzato per gli atti privati, nonostante che il codice civile prevedesse tale atto.Il notaio ugualmente non è disposto ad effettuare tale atto perchè preferisce stupulare tutto l'atto. Avrei posto al Comune un riesame della risoluzione alla luce delle seguenti considerazioni ( purtroppo il riesame non è ammesso per l'interpello): 1)il Comune non dovrebbe rifiutarsi di autenticare la scrittura privata in quanto ciò è previsto dal codice civile 2)l'obbligo della trascrizione cui fa riferimento il codice civile non dovrebbe applicarsi al caso in esame in quanto: a) detto istituto ha carattere prettamente pubblicistico (con la vecchia ICI bastava la comunicazione al Comune su apposito modello)e non costitutivo di diritto, b)la funzione della trascrizione prevista dal codice civile è quella di tutelare i ""TERZI""(in buona fede)che abbiano acquistato il bene e non certo i diritti vantabili da fisco, c)in base all'orientamento di una consolidata giurisprudenza e dottrina giurisprudenziale (V.ad es.Cassaz.Sez.U.n.00071 del 12.2.1972 e altre)per l'art.2704 C.C.in giurisprudenza sono considerati ""TERZI""solo coloro che sono titolari di diritti giuridicamente incopatibili con il contenuto della scrittura e di conseguenza dalla nozione di ""TERZO"" andrebbe escluso il fisco che agisce in veste d'impositore del tributo,del tutto distinto e non in conflitto con quelli derivanti ai contraenti dell'atto sottoposto a registrazione. Pertanto ci troviamo di fronte ad un circolo viziozo dal quale possiamo uscire solo rivolgendoci al notaio versando la somma non indifferente di € 2.000/2.300 che in questo periodo di crisi costiuisce un vero salasso.

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