In sostanza, prendendo atto dei problemi, principalmente di carattere tecnico ed informatico, che le aziende, devono affrontare per aggiornare i programmi e le procedure contabili, l’Agenzia delle Entrate consente la regolarizzazione delle operazioni effettuate dal 17 settembre, applicando la “vecchia” aliquota del 20%. La correzione deve avvenire utilizzando la procedura prevista dall’art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972, ossia effettuando una variazione in aumento dell’imposta. La regolarizzazione non comporterà per l’operatore economico alcuna sanzione, se l’imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
Pertanto, per il 17.10.2011 (data di presentazione soggetti mensili) e il 16.11.2011(soggetti trimestrali) l’Iva a debito dovrà essere calcolata applicando l’aliquota al 21% per le operazioni effettuate a decorrere dal 17.09.2011.
L’Amministrazione finanziaria ha annunciato, nello stesso comunicato stampa del 16.09.2011, che con successivi documenti di prassi fornirà ulteriori precisazioni e chiarimenti sui riflessi normativi collegati all’aumento dell’Iva.
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:
- Iva in edilizia e nel settore immobiliare | eBook 2026
- Commercio di beni usati | eBook
- Fiscalità e commercio internazionale del vino | eBook
- Autofatture | eBook 2025
- Tutti i casi di reverse charge | eBook 2025
- Fatturazione elettronica 2025 operazioni con l'estero
- Importazioni ed esportazioni 2025 (eBook)
- Detraibilità Iva e operazioni inesistenti (eBook)