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LA RITENUTA D’ACCONTO ALLA FONTE DEL 10 % SUBITA SUI BONIFICI BANCARI 36 % E 55 % PUÒ ESSERE PORTATA IN SCOMPUTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

La ritenuta d’acconto alla fonte del 10 % subita sui bonifici bancari 36 % e 55 % può essere portata in scomputo in dichiarazione dei redditi?

Possibile lo scomputo della ritenuta d’acconto del 10 % relativa ai bonifici bancari per la detrazione del 36 % o del 55 % in sede di dichiarazione dei redditi

Ascolta la versione audio dell'articolo
Sì. In sede di dichiarazione dei redditi, i beneficiari dei bonifici bancari relativi ai lavori che comportano la detrazione del 36 % o del 55 %, potranno effettuare lo scomputo dall’imposta dovuta della ritenuta d’acconto alla fonte del 10% subita ad opera della banche e di Poste Italiane e da queste certificata.
ATTENZIONE:
A partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Dl 98/2011 (Manovra correttiva), l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie, è stata ridotta al 4%.

Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2025 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2025

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