HOME

/

FISCO

/

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

/

COSA DEVO FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%?

Cosa devo fare per fruire della detrazione del 36%?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per fruire della detrazione occorre osservare i seguenti adempimenti:

1) (Adempimento non più richiesto a partire dal 14/05/2011) Comunicazione prima di iniziare i lavori
al "Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara" con raccomandata. La comunicazione va redatta su apposito modello. Alla comunicazione devono essere allegate:

  • la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
  • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
  • la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).

Attenzione: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.

La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

ATTENZIONE

L’
obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Il decreto è entrato in vigore il 14 maggio 2011, per cui, per i lavori agevolabili che a quella data non erano ancora iniziati, la comunicazione non serve più.


2) Comunicazione alla ASL
Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue i lavori deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell'intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell'intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL. I contribuenti devono prestare particolare cura nel conservare la documentazione dei costi (fatture, ricevute fiscali, bonifici dei pagamenti) intestate al soggetto che intende fruire della detrazione, per esibirla, se richiesta, agli Uffici finanziari.

3) Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).

Devono essere conservate le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

seri - 10/08/2013

salve.devo ristrutturare un bagno,abbattere un muretto basso e tinteggìare.volendo usufruire delle agevolazini devo fare sempre la scia?e se si,la ditta che esegue i lavori sono due soci,occorre il durc?grazie

Luigia Lumia - 12/08/2013

Il durc non devono richiederlo i privati, la scia deve sentire da un geometra. Per il resto e' sufficiente il pagamento con bonifico con le avvertenze indicate nell'articolo

Settimo Fontanella - 24/12/2012

In relazione alla detraibilità del 36% per accquisto box pertinenziale, a seguito di controllo formale dichiarazione 730/2010 (redditi 2009) mi è stato comunicato dall'Agenzia Entrate che viene disconosciuta tale detrazione (rata No. 7 di 10 previste)in quanto non sostenuta da idonea comunicazione all'ufficio Operativo di Pescara. Preciso che tutti gli altri documenti necessari sono stati prodotti ed esibiti. E' applicabile il criterio del "favor rei" a seguito della non obbligatorietà della comunicazione introdotta nel 2011 dalla legge?

Luigia Lumia - 27/12/2012

Purtroppo il favor rei è stato previsto dal 1 gennaio 2011, quindi non si applica per gli anni precedenti. Questo penso perchè l'abolizione della comunicazione è stata sostituita dall'indicazione dei dati dell'immobile in unapposito rigo della dichiarazione (prima non ci avevano pensato)....bisognerebbe quindi se ne vale la pena tentare un contenzioso, ma i risultati non sono certi.

elena - 04/08/2010

ho fatto domanda per la detrazione del 36%. Ho "scoperto" che, la corte di cassazione ha equiparato la posizione del convivente a quella del coniuge. se le fatture le faccio intestare a lui può fruire di questa detrazione anche se la domanda al centro di pescara è a mio nome? grazie

Luigia Lumia - 12/07/2010

Se i pagamenti per la detrazione del 36% non sono stati effettuati a mio parere non occorre fare nulla. L'ufficio infatti farà decorrere la comunicazione dalla data effettiva dell'invio della raccomandata.

m.t. - 11/07/2010

salve, ho inviato la raccomandata a Pescara in data posteriore alla data scritta in modello (24/06/2010- invio comunicazione 03/07/2010)per la detrazione del 36%. come posso rimediare? posso inoltrare ulteriore raccomandata visto che i lavori sono ancora da eseguire e non ho efffettuato pagamenti all?impresa. Per il resto della documentazione sono in regola. Grazie dell'aiuto

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI FORMAZIONE MAGGIOLI - FISCOETASSE.COM - COMMERCIALISTA TELEMATICO · 22/04/2024 Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Corso online dal 6 maggio

Profili civili, penali, amministrativi e fiscali in un corso online in diretta in partenza dal 6 maggio. Tutto quello che serve sapere sul contenzioso Superbonus

Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Corso online dal 6 maggio

Profili civili, penali, amministrativi e fiscali in un corso online in diretta in partenza dal 6 maggio. Tutto quello che serve sapere sul contenzioso Superbonus

Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

DL Agevolazioni: in vigore dal 30 marzo i nuovi obblighi e divieti legati ai bonus edilizi. Il 16 aprile audizione di Ruffini in Senato con chiarimenti sulle novità

Omessa Comunicazione all'ENEA: l'Ecobonus non decade

La Cassazione con sentenza del 21.03.2024 statuisce che la comunicazione all'ENEA per l'Ecobonus ha finalità statistiche e non costitutive dell'agevolazione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.