• il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta della violazione, dell’importo del credito compensato in eccesso, con la sanzione ridotta del 10% e gli interessi moratori;
• la presentazione, entro il 30.09.2010, di una dichiarazione Iva/2009 integrativa nella quale indicare al rigo VL40 l’importo del credito pagato con ravvedimento;
• l’indicazione, all’interno della dichiarazione Iva/2010, del credito 2008 “ricostituito” al rigo VL8 e del credito complessivamente utilizzato in compensazione in F24 al rigo VL9.
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