×
HOME

/

LAVORO

/

STRANIERI IN ITALIA

/

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI: QUALE DOCUMENTAZIONE SI NECESSITA?

Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari: quale documentazione si necessita?

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Finanziaria 2007 ha stabilito che, per i cittadini extracomunitari, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione che, in sostanza, attesti lo status di familiare a carico, costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per il soggetti provenienti dal paese che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine.
Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti in Italia, le detrazioni per i figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale esiste la documentazione indicata.
La risposta dell’Agenzia nel corso di telefisco 2009 ha confermato in coerenza all’orientamento espresso nella circolare n. 34 del 4 aprile 2008, che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima.
Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria 2007 in analogia a quanto stabilito per gli altri familiari.

Ti potrebbero interessare:

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI STRANIERI IN ITALIA STRANIERI IN ITALIA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 05/12/2025 Legge Semplificazioni 2025: le novità su immigrazione e lavoro

Legge n. 182 2025: semplificazioni su requisiti di alloggio e tempi per l’ingresso al lavoro, proroga Loagri , 30 giorni per Carta Blu profili qualificati

Legge Semplificazioni 2025:  le novità su immigrazione e lavoro

Legge n. 182 2025: semplificazioni su requisiti di alloggio e tempi per l’ingresso al lavoro, proroga Loagri , 30 giorni per Carta Blu profili qualificati

Decreto  immigrazione 2025 convertito in legge: le novità

Pubblicata la legge di conversione del decreto-legge sull’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione dei flussi migratori. Le modifiche

Domande d’ingresso 2026: scadenza precompilazione 7 dicembre

Circolare sul D.P.C.M. flussi del 2.10.2025: le regole su quote, verifiche richieste, click day e istruzioni per la presentazione delle domande.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.