In argomento, si evidenzia che sia la Corte di Giustizia europea , sia la Corte di Cassazione (cfr sentenze n. 12547/2001 e n. 1607 del 25 gennaio 2008, n. 1607), ritengono che l’esercizio del diritto di detrazione contemplato dalla VI Direttiva per le merci ed i servizi acquistati deve limitarsi alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad una operazione soggetta ad IVA o versate in quanto effettivamente dovute, e non si estende all’imposta addebitata solo perché indicata in fattura.
In particolare la Corte di Giustizia ha escluso che per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell’imposta derivi, come automatica conseguenza, dall’obbligo di pagare l’IVA indicata in fattura dal cedente/prestatore. (Telefisco 2009)
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:
- Iva in edilizia e nel settore immobiliare | eBook 2026
- Commercio di beni usati | eBook
- Fiscalità e commercio internazionale del vino | eBook
- Autofatture | eBook 2025
- Tutti i casi di reverse charge | eBook 2025
- Fatturazione elettronica 2025 operazioni con l'estero
- Importazioni ed esportazioni 2025 (eBook)
- Detraibilità Iva e operazioni inesistenti (eBook)