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IMPRESE EDILIZIE: ANCORA NUOVI OBBLIGHI

Imprese edilizie: ancora nuovi obblighi

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La procedura del reverse charge opera dall' 1.1.2007. Anche l'indicazione della manodopera in fattura è un nuovo adempimento che rende sempre più complicato svolgere anche le normali operazioni quotidiane, come l'emissione di una fattura.

Puoi approfondire con:  

1) IMPRESE EDILIZIE - REVERSE CHARGE

Dal 1° Gennaio 2007 nei subappalti in edilizia si applica la regola dell'inversione contabile ai fini Iva, introdotto dal decreto legge n. 223/2006. Il meccanismo interessa le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Secondo la nuova normativa il debitore di imposta è l'appaltatore in deroga alle normali regole di funzionamento dell'Iva.

Il meccanismo del reverse charge in edilizia, si applica infatti alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore o a contratto d'opera (a volte si è in presenza di questo tipo di contratti inconsapevolmente date le caratteristiche di un rapporto di servizi sistematico, continuativo ed organizzato) che opera in uno dei settori indicati nella sezione F - COSTRUZIONI delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004)  IL CUI CODICE ATTIVITA' IVA, ANCHE NON PREVALENTE COMINCIA CON 45 ... - nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore.

I requisiti per applicare l'inversione contabile sono :
  • PRESTAZIONE DI SUBAPPALTO/OPERA A APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
  • ATTIVITA' (ANCHE NON PREVALENTE) ESERCITATA DAL PRESTATORE COMPRESA NEL CODICE 45 ... (COSTRUZIONI)

Precisazioni:
rileva la sostanza del rapporto e dell'attività prestata, quindi se il rapporto contrattuale viene definito diversamente, ma si è in presenza delle caratteristiche del subappalto/contratto d'opera a appaltatore (dove la prestazione di servizi è rilevante), si applica il reverse charge.

Parimenti, se l'impresa prestatrice, per negligenza sua non ha comunicato all'iva l'attività edilizia 45 ..., pur svolgendola di fatto (anche non in via principale) , non si realizza l'esimente dal predetto regime.

Diverso è il caso del fabbricante/commerciante di infissi che si occupa anche della posa in opera: in questo caso non è rilevante la componente servizi e la sua prestazione non sarà soggetta al meccanismo in questione.

Nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore siano entrambi soggetti esteri, non stabiliti in Italia, soltanto l'appaltatore, in quanto debitore d'imposta in virtù dell'applicazione del regime di reverse charge, sarà tenuto ad identificarsi direttamente in Italia, ovvero, in alternativa, a nominare un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in cui il subappaltatore sia un soggetto comunitario senza stabile organizzazione in Italia, che abbia effettuato esclusivamente prestazioni di servizi nell'ambito del settore edile (assoggettate al regime di reverse charge) nei confronti di un appaltatore (o altro subappaltatore) stabilito in Italia, potrà chiedere il rimborso ai sensi della VIII direttiva comunitaria, recepita nell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Questa interpretazione deriva dalla lettura della disciplina prevista dalla direttiva comunitaria n. 2006/112/CEE.

Infine si accenna anche alla correzione degli errori nella fatturazione. Nel caso in cui il subappaltatore abbia emesso erroneamente con IVA una fattura relativa ad una prestazione che avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta dal committente secondo il meccanismo del reverse-charge, sarà possibile correggere l'errore emettendo una nota di accredito entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione (art. 26, terzo comma, decreto Iva) che obbliga il committente alle conseguenti variazioni.

Puoi approfondire con:  

Visita anche la sezione dedicata al Superbonus 110 e alle Agevolazioni  per gli Immobili

2) IMPRESE EDILIZIE: INDICAZIONE DELLA MANODOPERA IN FATTURA<br>

E' stato precisato che, ai fini della detrazione 36%, il costo della manodopera (in teoria l'imponibile previdenziale del dipendente senza i contributi a carico Ditta e senza il TFR) può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessario dettagliarla per dipendente impiegato.

Nel caso di una ditta individuale che renda la prestazione di servizio mediante l'attività del solo titolare, non dovrà essere indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata ma si dovrà scrivere una dicitura tipo "manodopera prestata dal titolare".

In caso di impresa (es.: Ditta individuale, Snc) con dipendenti in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore ha l'obbligo di indicare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.

Anche qualora i lavori siano effettuati avvalendosi delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto d'opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori. La norma deve intendersi applicabile, oltre che ai contratti d'appalto e d'opera, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera.
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