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FALLIMENTO DELL'IMPRESA CESSATA

Fallimento dell'impresa cessata

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Anche l'impresa cessata o l'imprenditore defunto possono essere dichiarati falliti (artt.10 e 11 L.F.)

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1) Le imprese cessate possono essere dichiarate fallite


L'art. 10 L. F. così come novellato dal dlgsv. approvato dal Consiglio dei Ministri il 22/12/2005 prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
L'articolo accomuna gli imprenditori individuali e collettivi nella determinazione del termine annuale per la dichiarazione di fallimento: termine che, in entrambi i casi, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il secondo comma fa espressamente salva, in caso di impresa individuale o di ente collettivo cancellato d'ufficio dal registro delle imprese, la possibilità di dimostrare che la effettiva cessazione dell'attività non corrisponde alla data della cancellazione dal registro delle imprese, facendo così decorrere il termine annuale dalla data di effettiva cessazione dell'attività commerciale.
Per le società non iscritte (società di fatto o irregolari), non viene dettata nessuna specifica disposizione, sicché esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale.
Questa penalizzazione dipende dal fatto che la legge, non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l'iscrizione nel registro in quanto la mancata iscrizione dipende da una scelta dei soci, per cui l'impossibilità di usufruire del termine annuale dipende dalla loro volontà.

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2) Imprenditore defunto

Anche l'imprenditore defunto puo` essere dichiarato fallito (art.11 L.F.) entro un anno dalla sua morte, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
L'erede che chiede il fallimento del defunto è esonerato dagli obblighi di deposito che gravano in capo all'imprenditore che chiede il proprio fallimento nonché dagli obblighi di deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori.

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