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RIMBORSI IVA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN ITALIA DA SOGGETTI PASSIVI ESTERI

Rimborsi IVA per acquisti effettuati in italia da soggetti passivi esteri

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Breve panoramica sui rimborsi IVA per acquisti effettuati in Italia da soggetti passivi esteri, prima della identificazione diretta o prima della nomina del rappresentante fiscale.

1) IVA: rimborsi per acquisti effettuati prima della nomina del rappresentante fiscale

Con la R.M. n. 31/E del 01/03/2005 il legislatore ha ammesso il recupero dell'imposta, attraverso il meccanismo della detrazione e mediante la procedura del rimborso d'imposta, al soggetto passivo estero per gli acquisti effettuati in Italia prima della identificazione diretta o prima della nomina di un proprio rappresentante fiscale.

I soggetti non residenti che intendano compiere operazioni nel territorio italiano hanno due possibilità di esercitare in Italia i propri diritti/doveri in materia di IVA: l'identificazione diretta e la nomina del rappresentante fiscale.
Le due possibilità sono tra loro alternative.
LA R.M. 31/E affronta il caso di operazioni compiute dal soggetto non residente anteriormente alla nomina del rappresentante fiscale in Italia. La risoluzione rimanda alla precedente R.M. n. 301/E del 12 settembre 2000, nella quale l'Amministrazione ricordava che il rappresentante fiscale, una volta nominato, risponde in solido con il rappresentato per gli obblighi IVA e, pertanto, non può essere gravato di responsabilità per le operazioni effettuate antecedentemente alla sua nomina. La risoluzione quindi precludeva la strada tradizionale del rimborso IVA (ex art. 38-bis del DPR 633/72), ma lasciava in ogni caso al contribuente di optare per una diversa metodologia del rimborso IVA , ai sensi del disposto degli art. 19 e 38-ter del DPR 633/72.
Il primo comma dell'art. 38-ter consente a chi non ha già nominato un rappresentante fiscale in Italia e non ha effettuato operazioni - imponibili, non imponibili o esenti - in Italia di ottenere il rimborso dell'imposta eccedente fino al momento della nomina del rappresentante fiscale (o fino al momento della identificazione diretta).

Con la R.M. 31/E, l'Amministrazione chiarisce nuovamente il suo orientamento, considerando ora la nuova possibilità della identificazione diretta (in vigore dal giugno 2002). Se è vero che il rimborso ex art. 38-bis è consentito solo fino al momento della nomina del rappresentante/momento di identificazione diretta, è anche vero che l'identificazione tardiva non può pregiudicare l'esercizio di diritti sostanziali connessi con l'attività esercitata.
Se il non residente dimostra di aver effettuato operazioni attive e passive in Italia in relazione ad un'attività già avviata, e che ha provveduto alla propria identificazione diretta in un momento successivo, può beneficiare del diritto di detrazione e rimborso dell'IVA, in quanto diritto connaturato alla propria attività.

La risoluzione conclude ricordando che la "tardiva" ha effetti anche sul piano sanzionatorio.

L'attivazione tardiva del soggetto non residente comporta:

a) violazione dell'obbligo di comunicazione cui all'art. 17, terzo comma del DPR 633/72: "la nomina del rappresentante è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione";

b) violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 35-ter, primo comma del DPR 633/72: "I soggetti non residenti che, ai sensi dell'art. 17 secondo comma, intendano assolvere i diritti ed esercitare gli obblighi in materia di IVA, devono farne dichiarazione all'ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni";

c) e' presumibile che il soggetto non residente abbia omesso l'emissione delle fatture e non abbia adempiuto alla regolare tenuta della contabilità secondo le norme italiane (omessa comunicazione di inizio attività con sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 2.066, omessa presentazione della dichiarazione IVA, violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed indicazione delle operazioni soggette all'IVA e di quelli relativi alla contabilità).

L'effettiva commisurazione delle sanzioni, conclude la risoluzione, sarà proporzionata alla gravità delle violazioni concretamente poste in essere dal contribuente.
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