L’applicazione delle misure tariffarie adottate dal Presidente Trump ai c.d. “prodotti derivati” – per i quali il dazio si applica esclusivamente al contenuto metallico del bene – solleva rilevanti interrogativi in relazione al metodo di attribuzione del valore da adottare. Nella prassi si sono affermate due metodologie opposte, la cui scelta incide in modo diametralmente diverso sull’impatto economico del nuovo dazio.
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1) Il quadro normativo: le Presidential Proclamations e l’applicazione del dazio sul metal content
Le Presidential Proclamations n. 10895 (alluminio e prodotti derivati), n. 10896 (acciaio e prodotti derivati) e n. 10962 (rame e prodotti derivati) hanno introdotto un dazio ad valorem del 50% applicabile – per quanto concerne i prodotti derivati – al contenuto di acciaio, alluminio o rame presente nel prodotto importato (c.d. metal content), ove individuabile, e non all’intero valore di transazione del bene.
Questa peculiarità strutturale della misura tariffaria – che colpisce selettivamente la componente metallica piuttosto che il valore complessivo del prodotto finito – pone una questione interpretativa centrale: come deve essere determinato il valore della materia prima metallica ai fini della determinazione della base imponibile?
Come si vedrà, a seconda della risposta a tale interrogativo, l’impatto economico del dazio può variare in modo significativo.
L’obiettivo dichiarato delle misure adottate ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act of 1962 è quello di disincentivare l’utilizzo di metalli prodotti al di fuori degli Stati Uniti d’America. In tale prospettiva, l’impiego di materiali metallici di origine statunitense – pur se successivamente lavorati in altri Paesi – viene espressamente escluso dalla base imponibile del dazio.
Questa ratio protezionistica, orientata alla tutela della produzione nazionale di metalli, costituisce un elemento interpretativo rilevante nella valutazione della coerenza dei diversi metodi di valorizzazione, in quanto sembra privilegiare un collegamento diretto tra dazio e costo della materia prima metallica, piuttosto che con il valore aggiunto generato dalle successive lavorazioni industriali.
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2) Le indicazioni delle FAQ del CBP: un primo orientamento parziale
Ad oggi, l’unica fonte di orientamento ufficiale disponibile è rappresentata dalle “Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum – Frequently Asked Questions” pubblicate dallo U.S. Customs and Border Protection (CBP), che forniscono indicazioni limitate ai soli prodotti derivati di acciaio e alluminio, senza estendersi – almeno per il momento – al rame.
Secondo tali FAQ, il valore del contenuto metallico deve essere determinato in conformità ai principi del Customs Valuation Agreement adottato in seno alla World Trade Organisation, come implementato nella normativa statunitense (19 U.S.C. § 1401a).
In particolare, viene precisato che:
- il valore del contenuto metallico corrisponde al prezzo totale pagato o pagabile per tale contenuto;
- tale prezzo include ogni pagamento, diretto o indiretto, effettuato o da effettuarsi dall’acquirente al venditore del contenuto metallico o a suo beneficio;
- devono essere esclusi i costi di trasporto, assicurazione e i servizi correlati alla spedizione internazionale;
- normalmente, tale valore dovrebbe basarsi sull’importo pagato dall’acquirente del contenuto metallico al venditore o a suo beneficio.
Tuttavia, tali indicazioni non chiariscono in modo definitivo se il “prezzo pagato o pagabile” debba riferirsi al metallo quale input produttivo acquistato dal produttore del bene, ovvero al valore del metallo incorporato nel prodotto finito al momento dell’importazione, lasciando così aperta la questione centrale relativa alle modalità concrete di valorizzazione del metal content.
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3) I due approcci metodologici adottati nella prassi
L’assenza di indicazioni puntuali e vincolanti da parte del CBP ha condotto, nella prassi operativa, all’emersione di due approcci metodologici significativamente differenti, entrambi adottati dalle imprese nel tentativo di gestire l’incertezza normativa.
- Metodo proporzionale sul valore del prodotto finale
Secondo un primo approccio, il valore del contenuto metallico viene determinato in proporzione al peso del metallo rispetto al peso complessivo – e dunque al valore complessivo – del prodotto finito importato.
Formula:
Valore metal content = (metal content in kg / peso totale del prodotto in kg) × valore totale del prodotto
Tale metodo presenta indubbi vantaggi sotto il profilo della semplicità applicativa, in quanto si fonda su dati generalmente già disponibili, quali la fattura di acquisto del prodotto finito e le specifiche tecniche.
Tuttavia, questo approccio solleva interrogativi in termini di coerenza con la struttura e la ratio della misura, in quanto rischia di assoggettare al dazio una quota di valore che incorpora anche i costi di trasformazione, lavorazione e assemblaggio successivi all’acquisto della materia prima metallica. Ciò può condurre, in particolare per beni complessi o macchinari industriali, all’applicazione del dazio su una base imponibile significativamente elevata, non direttamente correlata al costo del metallo in quanto tale.
- Metodo basato sul costo di acquisto della materia prima metallica
Un secondo approccio, adottato da alcune imprese, prevede invece la determinazione del valore del metal content sulla base del costo effettivo di acquisto della materia prima metallica da parte del produttore del bene importato.
Tale metodo presuppone:
- la raccolta strutturata di informazioni presso i fornitori in merito al costo di acquisto delle materie prime metalliche utilizzate;
- in mancanza di dati certi, il ricorso a criteri di valorizzazione alternativi, specificamente individuati e adeguatamente documentati, quali ad esempio le quotazioni delle commodity metalliche rilevanti alla data di acquisto, opportunamente adattate in funzione della qualità e della quantità del metallo impiegato. In tale contesto, possono assumere rilievo gli indici pubblicati dal London Metal Exchange (LME) e dal Chicago Mercantile Exchange (CME).
Formula:
Valore metal content = metal content (in kg) × (valore del metallo per tonnellata in un determinato momento storico / 1.000)
Questo approccio appare, almeno in astratto, maggiormente allineato con l’obiettivo dichiarato delle misure adottate ai sensi della Section 232, volto a colpire il vantaggio competitivo derivante dall’utilizzo di metalli prodotti all’estero a costi inferiori. Tuttavia, l’adozione di un valore imponibile sensibilmente inferiore rispetto a quello risultante dal metodo proporzionale può esporre l’importatore a maggiori rischi di contestazione, soprattutto sotto il profilo probatorio e documentale.
4) Le strategie di compliance: SOP e Ruling Request
In un contesto caratterizzato da persistente incertezza interpretativa, le imprese importatrici sono chiamate ad adottare un approccio proattivo alla compliance, fondato su strumenti idonei a mitigare il rischio di contestazioni future.
- L’adozione di Standard Operating Procedures (SOP)
È fortemente consigliabile che gli importatori adottino una Standard Operating Procedure dedicata, volta a disciplinare:
- le modalità di raccolta delle informazioni rilevanti;
- i criteri di valorizzazione adottati;
- le funzioni aziendali coinvolte nel processo.
L’adozione di procedure formalizzate consente non solo di garantire coerenza e tracciabilità nei calcoli effettuati, ma anche di ridurre il rischio di qualificazione dolosa di eventuali violazioni, aspetto di particolare rilievo alla luce del regime sanzionatorio – anche penale – previsto dall’ordinamento statunitense in caso di condotte fraudolente in ambito doganale.
- La presentazione di una Ruling Request al CBP
Accanto all’implementazione di una SOP, risulta altamente raccomandabile valutare la presentazione di una Ruling Request al CBP.
Il Ruling costituisce una pronuncia ufficiale e vincolante dell’autorità doganale statunitense che:
- legittima il metodo di valorizzazione rappresentato dall’importatore;
- fornisce certezza giuridica preventiva sulle modalità di calcolo;
- tutela l’operatore da future contestazioni, purché i fatti descritti corrispondano alla situazione effettiva;
- consente una pianificazione più accurata dei costi di importazione.
Attraverso tale strumento, gli operatori possono ottenere una valutazione preventiva da parte dell’autorità competente, idonea a cristallizzare il metodo di valorizzazione adottato e a ridurre sensibilmente l’esposizione al rischio doganale.
In conclusione, in assenza di orientamenti vincolanti e definitivi, la corretta valorizzazione del metal content nei prodotti derivati rimane una questione aperta. In tale scenario, un approccio prudenziale fondato su procedure interne strutturate, documentazione accurata e – ove possibile – sul ricorso a strumenti di legittimazione preventiva appare oggi la strategia più efficace per gestire l’incertezza normativa e minimizzare i rischi di compliance.