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ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Rottamazione quinquies

Le novità della legge di Bilancio 2026 sulla edizione numero 5 della Definizione agevolata o Rottamazione

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L’art. 1, commi da 82 a 101 della legge finanziaria per l’anno 2026, 30.12.2025, n. 199, contiene le norme della “rottamazione quinquies” dei carichi che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2023.

La rottamazione quinquies consente benefici non indifferenti: il contribuente può chiudere i debiti fiscali relativi alle somme relative alle imposte e ai contributi INPS che sono state dichiarate e affidate all’agente della riscossione e non versate con il solo pagamento del tributo e delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ma senza corrispondere gli interessi, le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive sui contributi previdenziali e l’aggio di riscossione. 

Inoltre, il pagamento può essere frazionato in 54 rate bimestrali, applicando il tasso del 3%, e la presentazione della domanda di adesione sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive

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1) L’oggetto della rottamazione

La norma ha per oggetto soltanto gli omessi versamenti:

a) delle imposte che risultano dalle dichiarazioni annuali:

  • in esito ai controlli automatizzati delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e dell’IVA ai sensi degli artt. 54-bis e 54-ter del d.p.r.26.10.1972, n. 633;
  • in esito al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;

b) dell’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli che sono richiesti a seguito di accertamento;

c) delle sanzioni per le violazioni del codice della strada.

Tali debiti possono essere estinti senza che siano dovuti gli importi relativi a:

  • interessi per mancato pagamento;
  • interessi di mora;
  • sanzioni;
  • somme aggiuntive sui debiti previdenziali;
  • aggio di riscossione.

Per le violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi, comunque denominati (art. 27, sesto comma, della l. 24.11.1981, n. 689), gli interessi di mora e l’aggio di riscossione.

ESEMPIO

La norma focalizza l’attenzione non sulla data di avvenuta notifica della cartella di pagamento ma sui debiti che risultano dai singoli carichi che sono stati affidati all’agente della riscossione.

notifica della cartella

affidamento del carico

sanatoria


30.11.2019

31.4.2020

31.6.2020

10.2.2024

20.6.2024

30.9.2019

10.11.2019

31.1.2020

30.11.2023

30.1.2024

no

no

no


Le esclusioni dalla rottamazione-quinquies sono così identificate:

  • tributi che non sono collegati alle dichiarazioni periodiche (ad es. registro, successioni, ecc.);
  • aiuti di Stato;
  • imposte sui redditi e IVA dovute in base ad avvisi di accertamento e di rettifica;
  • recuperi di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti;
  • carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31.12.1999 e dopo il 31.12.2023;
  • debiti verso INAIL;
  • tributi locali IMU, TARI e TASI (salvo decisione autonoma del Comune);
  • contributi dovuti a casse professionali;
  • somme dovute in base agli avvisi bonari;
  • tributi non erariali;
  • IVA dovuta in dogana e accise;
  • IMU dovuta non connessa alla dichiarazione annuale;
  • Contributi previdenziali dovuti all’INPS non determinati sulla base della dichiarazione dei redditi (c.d. “contributi fissi”) e da accertamento.

 

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2) La liquidazione delle somme dovute

La sanatoria comporta il pagamento delle somme dovute a titolo di:

  • capitale;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il beneficio ha per oggetto soltanto le somme dovute in base alle cartelle di pagamento emesse in base ai controlli per IRPEF, IRES, IRAP, IVA e contributi previdenziali non da accertamento per cui sono escluse le somme dovute in base agli avvisi bonari, agli avvisi di accertamento e di rettifica, agli atti di recupero, dei tributi suddetti, nonché dei tributi dovuti ad altri soggetti (enti locali, contributi di bonifica, ecc.).

Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rispettivamente, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 dell’anno 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2027;
  • le ultime tre, rispettivamente, il 31.1, il 31.3, e il 31.5 dell’anno 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1°8.2026 gli interessi al tasso del 3% annuo, ma non gli interessi per dilazione di pagamento di cui all’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.



ESEMPIO

La cartella di pagamento contiene i seguenti addebiti:

IRES euro 10.000
sanzionieuro 3.000
interessi per:
  • omesso pagamento avviso bonario
  • ritardata iscrizione a ruolo

distinta:

  • euro 350
  • euro 400
cartella di pagamento euro 5.88
Debito totale oltre interessi di mora
euro 13.755,88
Definizione Agevolata
IRES euro 10.000
cartella di pagamento euro 5,88
Somma dovuta euro 10.005,88 (e non sono dovuti gli interessi di mora)

L’importo minimo delle rate è di 100 euro per cui il beneficio del pagamento in 54 rate è riservato a chi ha un debito minimo di 5.400 euro!

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi che possono essere definiti.

Entro il 30.6.2026 l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e la scadenza delle rate.

Entro il 30.4.2026 il debitore, con soltanto modalità telematiche, comunica all’agente della riscossione la volontà di voler fruire del beneficio, indicando il numero delle rate prescelto. Entro il 21.1.2026 l’agente della riscossione pubblica il modello di segnalazione sul proprio sito internet. Inoltre, nella dichiarazione il debitore deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi e si impegna a rinunciare alla coltivazione delle cause pendenti, per le quali il giudice dispone la sospensione previa presentazione della dichiarazione nelle more del pagamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute. I giudizi sono estinti con la definizione che si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata che è prodotta dal debitore o dall’agente della riscossione. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti che sono stati pronunciati nel corso del giudizio e che non sono passati in giudicato.

La dichiarazione che è stata resa può essere modificata con una nuova da presentare entro il 30.4.2026.

Nel computo delle somme ancora dovute, si tiene contro esclusivamente degli importi che sono stati versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e delle somme versate per le spese esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Se il debitore ha già versato integralmente quanto è dovuto, egli deve manifestare l’adesione per beneficiare della norma. Non sono rimborsabili le eventuali eccedenze che sono state versate.

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3) La tempistica per effettuare i versamenti

Il pagamento della somme dovute va effettuato entro il 31.7.2026 o in 54 rate bimestrali di pari ammontare (comma 83).

La norma va correlata al contenuto del comma 90: “le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

Per determinare l’ammontare delle somme dovute, vanno considerati gli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese per procedure esecutive e per notificazione.

Se il debitore ha già effettuato pagamenti parziali delle imposte fino alla loro copertura deve comunicare la volontà di aderire per beneficiare dell’azzeramento delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio.

Se, dopo aver presentato la dichiarazione, il contribuente ha pagato la cartella oggetto della procedura, le somme aggiuntive (interessi e sanzioni) sono definitivamente acquisite e non rimborsabili.

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4) Gli effetti della definizione

La presentazione della dichiarazione comporta i seguenti vantaggi:

  •  sono sospesi:
    • i termini di prescrizione;
    • di decadenza;
  •  fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli che sono già iscritti alla data di presentazione;
  •  non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive che sono già state avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incontro con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602;
  • si applica l’art. 54 del d.l. 24.4.2017, n. 50, ai fini del rilascio del DURC di cui al d.m. 30.1.2015.

Alla data del 30.7.2026, le dilazioni in essere che sono sospese sono revocate automaticamente e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate salvo che non si sia tenuto con esito positivo il primo incanto.

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5) Rottamazione quinquies altre disposizioni normative

La decadenza

I termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei crediti riprendono la decorrenza, fermo restando che i versamenti che sono stati effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo che è complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento in carico (cioè capitale, interessi, ecc.) nei casi di mancato o insufficiente versamento:

  • dell’unica rata prescelta dal debitore;
  • di due rate, anche non consecutive, di quelle che costituiscono il piano di dilazione del pagamento;
  • dell’ultima rata di quelle che sono oggetto di dilazione del piano di pagamento.

I procedimenti di crisi del debitore

La definizione agevolata è estesa anche ai debiti risultanti dai carichi affidati a seguito di procedura della crisi di sovraindebitamento (capo II, sezione I, della l. 27.1.2012, n. 3, e titolo IV, capo II, sezioni II e III, del d.lgs. 12.1.2019, n. 14) con la possibilità di eseguire il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e i termini previsti eventualmente nel decreto di omologazione. Si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

La sanatoria per le vecchie rottamazioni

Il contribuente che è decaduto da precedenti rottamazioni può accedere al beneficio:

  1. anche i debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se si è verificata l’inefficacia della definizione resa ai sensi:
  • dell’art. 6, comma 2, del d.l. 22.10.2016, n. 193;
  • dell’art. 1, comma 5, del d.l. 16.10.2017, n. 148;
  • dell’art. 1, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119;
  • dell’art. 4, comma 189, della l. 30.12.2018, n. 145;
  • dell’art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. 30.4.2019, n. 34;
  1. – anche i debiti relativi ai carichi affidati dal 1.1.2000 al 30.6.2022 per i quali alla data del 30.9.2025 si è determinata l’inefficacia della definizione resa ai sensi:
  • dell’art. 1, comma 235, della l. 29.12.2022, n. 197;
  • dell’art. 3-bis, comma 1, del d.l. 27.12.2024, n. 202.

Non possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati dal 1.1.2000 al 30.6.2022 per i quali alla data del 30.9.2025 risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data dalle dichiarazioni rese ai sensi:

  • dell’art. 1, comma 235, della l. 29.12.2022, n. 197;
  • dell’art. 3-bis, comma 1, del d.l. 27.12.2024, n. 202.

 Avvertenze finali

Il contribuente che ha più cartelle, può definire soltanto talune.

Se la cartella contiene addebiti anche non definibili, il contribuente può definire soltanto i carichi ammessi mentre per gli altri può presentare l’istanza di rateazione ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.

Se la cartella contiene più addebiti (ad es. 11 liquidazioni mensili dell’IVA) la definizione va fatta per tutte.

Se, ad esempio, il contribuente ha scelto di pagare in 25 rate, e paga regolarmente 15 rate ma non la successiva e paga la n. 17, la procedura non decade. Se la n. 18 non viene pagata:

  • la procedura decade;
  • va pagato il debito residuo con interessi, sanzioni e aggio;
  • quanto è stato pagato non è rimborsabile;
  • riprendono pignoramenti e procedure esecutive;
  • possono essere iscritti fermi e ipoteche;
  • riprende il decorso dei termini di prescrizione e di decadenza.

La sintesi della “rottamazione – quinquies”

Carichi affidati all’agente della riscossione


dal 1.1.2000 al 31.12.2023
Debiti ammessi      

IRPEF, IRES, IRAP ex artt. 36-bis e 36-ter d.p.r. n.600/1973 IVA ex artt. 54-bis e 54-ter d.p.r. n.633/1972

contributi INPS (non da accertamento)

multe per codice della strada

Debiti esclusi  

imposte da accertamento, tributi locali, contributi INPS da atto di recupero, premi INAIL

 

Importo dovuto           


capitale, spese per procedure esecutive e per notifica della cartella di pagamento

Pagamento:

  • unica rata                                           
  • rateale   

calendario:

  • entro il 3.7.2026
  • 54 rate bimestrali e interesse del 3% dal 1.8.2026; importo minimo € 100
Decadenza    

omissione dell’unica rata di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata

                                      
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