×

E Book

Transfer price | eBook 2026

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Conto Termico 3.0 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90
HOME

/

FISCO

/

DICHIARAZIONE IVA 2025

/

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA IVA ANNUALE: NOVITÀ DAL 2026

Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026

Il nuovo art. 54 BIS 1 del decreto IVA la liquidazione automatica dell'IVA annuale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Col 1° gennaio 2026 è entrato in vigore, ad opera del comma 111 dell’art. 1 della Legge 199/2025, la Legge di Bilancio per il 2026, il nuovo art. 54-bis1 del D.P.R. 633/72, decreto Iva.

Questo previsione regola la nuovissima liquidazione automatica dell’IVA annuale in caso di omissione della trasmissione della dichiarazione IVA da parte di un contribuente.

Se quindi un contribuente non presenterà, o non ha presentato negli scorsi anni, la dichiarazione annuale IVA completa dei quadri dichiarativi “necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”, può attendersi di ricevere dal Fisco la liquidazione dell’imposta non dichiarata.

La norma è certamente procedurale, e – mancando un riferimento temporale di applicazione della stessa – si deve ritenere che possa essere applicata per ogni anno di imposta passato per il quale ancora pende il termine di accertamento.

Il Fisco potrà avvalersi di procedure automatizzate, come oggi accade ad esempio per la produzione e invio delle comunicazioni ex art. 54-bis, in tema di IVA, i cosiddetti “avvisi bonari”.

Un caso esemplificativo: una società non ha presentato la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2019, nè entro il termine ultimo del 30 aprile 2020 e nemmeno entro luglio 2020 (presentando validamente la dichiarazione c.d. “tardiva” entro 90 giorni dal termine ultimo): entro il 2027 può ricevere notifica di liquidazione dell’IVA da parte del Fisco. 

Stessa situazione se la società dell’esempio avesse presentata la dichiarazione IVA nei termini ma priva dei dati “necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”.

Questo nuovo articolo incide anche sulla tempistica e possibilità di correzione, mediante dichiarazione integrativa, di dichiarativi presentati tempestivamente ma privi dei dati per la liquidazione dell’imposta dovuta, e sulla connessa possibilità di applicare il ravvedimento operoso, certamente inibita dalla ricezione della liquidazione automatica annuale ora prevista.

Se è vero che la norma entrata in vigore da pochi gironi non ha un qualunque riferimento temporale, e pertanto può ben essere applicata ad anni di imposta “antichi”, è altrettanto vero che occorrerà un provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate per rendere operativo lo strumento, oltre ovviamente alla produzione/adeguamento dei softwares necessari.

Ti consigliamo il tool Modello Iva 2025 (Excel) utile supporto operativo nel procedimento di predisposizione e controllo del Modello IVA 2025, attraverso fogli di lavoro per la precompilazione automatica dei quadri più rilevanti del modello. 

Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:

Visita il Focus Iva in continuo aggiornamento

1) Liquidazione automatica IVA annuale: cosa prevede il nuovo art. 54 bis 1

Al Comma 1, I periodo, prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA il Fisco, entro il settimo anno successivo a quello in cui si avrebbe dovuto presentare la dichiarazione, può liquidare l’imposta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e dai dati delle liquidazioni periodiche trasmesse, e può fare ciò anche avvalendosi di procedure automatizzate, come oggi avviene per i cosiddetti “avvisi bonari”.

Sempre al comma 1, al III periodo, novella chiarisce che una dichiarazione presentata senza dati per la liquidazione dell’imposta (vedi paragrafo sotto) si considera omessa. 

Questa è una battaglia che il Fisco conduce da anni, e che lo ha visto di recente perdente in Cassazione: la Suprema Corte, infatti, da tempo ha decretato (es.: Ordinanza n 21472/2024, Ordinanza n. 1879/2021) che non si considera omessa una dichiarazione trasmessa anche se priva di dati (ad es.: una dichiarazione trasmessa con alcuni “1” indicati a casaccio) o addirittura con il solo frontespizio compilato, pur esistendo arresti più risalenti di segno opposto (es.: Sentenza n. 10759 del 2006, attinente però alla omessa presentazione in anni in cui non esisteva la trasmissione telematica).

La Corte di Cassazione, nella ordinanza ricordata, infatti scrive “l’omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omissione”. 

Da quest’anno invece è chiaro che una dichiarazione composta dal solo frontespizio, quantomeno ai fini della liquidazione di cui al nuovo 54bis1, si considera pacificamente omessa.

Nella liquidazione da parte del Fisco dell’IVA dovuta si terrà conto dei versamenti periodici effettuati ma non si terrà conto del credito IVA scaturente dalla precedente dichiarazione, qualora non compensato né chiesto a rimborso rimarrà quindi a credito e non sarà scomputato dal totale che il Fisco considererà dovuto (comma 1, II periodo).

Insieme alla liquidazione dell’IVA non dichiarata, il contribuente si vedrà comminare una sanzione del 120 %, calcolata con un minimo di euro 250. 

Per le omesse dichiarazioni IVA fino all’anno di imposta 2024 sarebbero applicare le sanzioni in vigore precedentemente il primo settembre 2024, che andavano da un minimo del 120 % ad un massimo del 240 %, sempre con soglia di 250 Euro. 

Se verserà quanto richiesto dal Fisco con la nuova procedura, beneficerà della sanzione ridotta ad un terzo, quindi al “solo” 40%.

Certamente, pur non essendo normativamente previsto, la ricezione della liquidazione inibirà il ricorso al ravvedimento operoso, come nel caso della ricezione della comunicazione automatizzata.

In sostanza, in caso di omessa presentazione del dichiarativo rimane possibile la liquidazione dell’imposta da parte del Fisco e ciò impedisce di corrispondere il dovuto in compensazione (anche una volta iscritti a Ruolo alla Riscossione), come impedisce la applicazione della sanzione più basa e ravvedibile, e recentemente variata, del 75% in caso di presentazione del dichiarativo oltre i termini ma prima di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività accertative (art. 5 c 1-bis D.Lgs 471/97).

2) Quadri dichiarativi “necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”: riflessioni

Non vi è dubbio che si sia voluto porre fine alle dichiarazioni IVA presentate col solo frontespizio compilato, ma resta il dubbio che non si sia stato possibile, da parte del legislatore e dei tecnici, elaborare un testo normativo che consentisse di considerare omessa anche la dichiarazione compilata, si, ma con dati palesemente errati.

In altri termini: è una qualunque esposizione di dati nei quadri dichiarativi necessari della dichiarazione IVA, fra le infinite possibili, sufficiente ad integrare il requisito di dichiarazione non omessa? 

Oppure la dizione “imposta dovuta” fa riferimento alla imposta effettivamente dovuta? 

In questo secondo caso, dobbiamo attenderci che una dichiarazione IVA compilata correttamente fuori che, ad esempio, la detrazione parziale dell’IVA sulla fattura del Telepass dell’auto data in uso all’amministratore, integri il caso della dichiarazione omessa perché non liquida correttamente l’imposta di pochi euro?

Quindi cosa accadrebbe se la dichiarazione IVA fosse presentata nei termini ma con dati non corretti?

E cosa succederà se ad esempio, caso non infrequente, per svariati motivi il contribuente non riesce a contabilizzare correttamente tutti i movimenti ai fini IVA entro il 30 aprile (o il 29 luglio) dell’anno successivo?

Può essere il caso di un contribuente che avesse avuto difficoltà con la tenuta regolare della contabilità e decidesse (consapevole di dover emendare entro i termini della decadenza dell’azione accertatrice) di presentare un dichiarativo IVA con qualche numero pur che sia nei quadri VE, VF, VJ, VL, cioè con qualche numero palesemente scorretto nei quadri che avrebbero dovuto essere correttamente compilati.

In questo caso il contribuente quanto tempo deve immaginare di avere per completare e correggere la contabilità e di conseguenza produrre e trasmettere una dichiarazione integrativa corretta?  

La dichiarazione originaria trasmessa nei termini, si, ma con pochissimi e palesemente inutili numeri, si deve considerare omessa ai fini della liquidazione (comma 5, terzo periodo, nuovo art. 54 bis1) perché priva dei quadri dichiarativi “necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”? E pertanto il contribuente del nostro esempio deve affrettarsi temendo di essere anticipato dalla liquidazione dell’imposta da parte del Fisco?

3) Inalterati i termini per la decadenza dell’azione d’accertamento da parte del Fisco

Ai fini della decadenza dell’azione accertatrice, non viene variata alcuna norma.

Pertanto  rimane che, in ogni caso in cui la dichiarazione IVA risulti validamente trasmessa anche solo col frontespizio compilato, l’amministrazione deve notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

Solo per il caso di omessa dichiarazione, nel senso di dichiarazione non validamente trasmessa, la decadenza arriverà al settimo anno.

Il nuovo art. 54 bis 1 è infatti chiaro nello specificare che “Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.”.

Quindi la avvenuta trasmissione di dichiarazioni IVA col solo frontespizio compilato o priva dei quadri dichiarativi “necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”, può dare luogo alla liquidazione automatica dell’IVA annuale ma non consente di applicare termini più lunghi per la decadenza dell’azione d’accertamento.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DICHIARAZIONE IVA 2025 · 12/01/2026 Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026

Il nuovo art. 54 BIS 1 del decreto IVA la liquidazione automatica dell'IVA annuale

Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026

Il nuovo art. 54 BIS 1 del decreto IVA la liquidazione automatica dell'IVA annuale

Modello IVA 2026: pubblicata la bozza con novità

L'agenzia delle Entrate pubblica le bozze dei dichiarativi 2026: vediamo le novità in bozza per l'IVA

Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE

IVA 2023: nuove comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per anomalie nei dati delle fatture elettroniche

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.