L’articolo 18 del testo di Disegno di Legge di Bilancio 2026 apporta rilevanti novità riguardo alla fiscalità dei dividenti.
In particolare, il regime di favore che consente di tassare i dividendi solo sul 5% (esenzione 95%) del loro ammontare sarà riservato esclusivamente a chi detiene almeno il 10% di partecipazione diretta e indiretta (demoltiplicatore).
La modifica interessa l’art. 59 TUIR, comma 1 e l’art. 89 TUIR, commi 2, 3, per le distribuzioni di dividendi deliberate dal 1° gennaio 2026, ma una volta concluso l’iter parlamentare, avrà impatti sistemici su altre norme.
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1) Nuova disciplina dei dividendi: le modifiche all’artt. 59 e 89 TUIR
L’art. 18 DDL Bilancio modifica gli artt. 59 TUIR (Imprenditori individuai) e 89, TUIR, fissando per entrambi la soglia del 10% per beneficiare dell’esenzione fiscale. In particolare:
- l'articolo 59, comma 1, TUIR. Dopo le parole articolo 73, sono inserite le parole: nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Il secondo periodo è modificato come segue: ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo;
- l'articolo 89, TUIR. al comma 2, primo periodo, dopo le parole lettere a), b) e c), sono inserite le seguenti: nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ai fini della percentuale del 10% si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Al comma 3 (Dividendi da società estere), dopo le parole lettera d), sono inserite le seguenti: nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento; dopo il quarto periodo, è inserito il periodo: ai fini della percentuale del 10% si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Quadro di confronto
Periodo | Art. 59 TUIR | Art. 89 TUIR |
Fino 31/12/2025 | Regime attuale senza soglia | Regime attuale senza soglia |
Delibere entro 31/12/2025 | Regime attuale anche se pagate nel 2026 | Regime attuale anche se pagate nel 2026 |
Delibere dal 01/01/2026 | Nuova soglia 10% obbligatoria | Nuova soglia 10% obbligatoria |
Acconti 2026 | Calcolo con nuovo regime | Calcolo con nuovo regime |
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2) Nuova disciplina dei dividendi: calcolo con demoplicatore
Il meccanismo di calcolo della soglia del 10% prevede di sommare alla partecipazione diretta anche quelle detenute indirettamente tramite società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, applicando l'effetto demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.
Ad esempio:
- Holding A detiene direttamente 8% in Società T
- Holding Alpha controlla al 100% la Sub-Holding B
- Sub-Holding B detiene 15% in Società T
Calcolo:
Partecipazione totale = 8% + (100% × 15%) = 8% + 15% = 23%
Risultato: Supera la soglia del 10% → L’ esenzione 95% è applicabile
3) Nuova disciplina dividendi: tempistiche e decorrenza quadro sinottico
Vediamo in un quadro sinottico le tempistiche e le azioni correlate
Periodo | Disciplina applicable | Azioni |
Fino 31/12/2025 | Regime attuale (esenzione 95% senza soglie) |
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Dal 01/01/2026 | Nuovo regime con soglia 10% |
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Acconti 2026 | Calcolo con nuove regole |
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Decreti MEF | Chiarimenti operativi attesi |
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4) Nuova disciplina dividendi: prossimi step e impatti sistemici
L’implementazione delle modifiche previste dall’art. 18 del DDL Bilancio 2026 è attualmente subordinata all’iter parlamentare del disegno di legge e alla successiva pubblicazione dei decreti attuativi da parte del MEF. Particolare attenzione andrà riservata agli effetti sistemici che tali novità produrranno sul regime CFC di cui all’art. 176, comma 4, TUIR, sulla disciplina delle holding e sulle normative antielusive.