La legge. 12.9.2015, n. 131, prevede agevolazioni per le zone montane ed incentivi fiscali anche per il settore dell’agricoltura.
Con apposito DPCM verranno indicati i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane in base ai parametri
altimetrico e della pendenza.
Nel caso di fusione o di fusione di comuni, quello classificato come montano conserva la classificazione di comune montano soltanto se rientra nella classificazione fatta secondo i criteri suddetti.
La stessa situazione è rilevante nel caso di scissione in due o più comuni purché conformi ai suddetti criteri.
La nuova classificazione di “comuni montani” non si applica sia ai fini delle misure previste dalla Politica agricola comune (PAC) sia ai fini dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che sono ubicati nei comuni montani ai sensi dell’art. 1, comma 758, lett. d) della L. 27.12.2019, n. 160. Pertanto, per tali ambiti permangono le rispettive discipline (art. 2, comma 4).
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1) Gli incentivi per gli investimenti e le attività diversificate nel settore agricolo (art. 19, commi 1 e 2)
Gli imprenditori agricoli e forestali, sia singoli che associati, le cooperative agricole e forestali, i consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai
comuni, e le associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente l’attività nei comuni interessati dalla legge, beneficiano di un contributo sotto la forma di credito d’imposta nella misura del 10% del valore degli investimenti effettuati.
L’agevolazione ha per oggetto gli investimenti effettuati dal 1.1.2025 al 31.12.2027 e nel limite di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno, che
sono svolti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali che recano benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.
Il credito d’imposta:
- a) può essere cumulato con altre agevolazioni che sono previste per le suddette spese, comunque entro il limite dei costi sostenuti;
- b) può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- c) non è soggetto al limite di utilizzazione annuale: di 250.000 euro previsto dall’art. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per cui il credito è compensabile interamente per la parte residua a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza; previsto dall’art. 34 della l. 23.12.2000, n. 388;
- d) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013 per gli aiuti “de minimis” del settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 del 27.6.2014 nel settore della pesca e dell’acquacoltura e al regolamento (UE) 2023/2831 del 13.12.2023 per gli aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta è elevato al 20% degli investimenti effettuati dal 1.1.2025 al 31.12.2027 nei casi in cui sono previste le seguenti condizioni:
- la popolazione non è superiore a 5.000 abitanti;
- la popolazione, nella misura del 15% dei residenti, è formata da una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla l. 15.12.1999, n. 482, cioè albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.
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2) I terreni gravati da usi civici (art. 19, comma 8)
Per i terreni pascolativi montani che sono gravati da usi civici e sono oggetto di affitto o di concessione è vietata la stipulazione di contratti di subaffitto o di subconcessione.
Una violazione del divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione.
Le suddette limitazioni si applicano per i rapporti che sono instaurati o rinnovati dopo la data del 20.9.2025.
3) Le imprese montane esercitate da giovani (art. 25)
I giovani imprenditori che avviano piccole imprese e micro imprese, comedefinite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6.5.2003, a decorrere dal 20.9.2025 nei territori montani indicati all’art. 2, beneficiano di un credito di imposta a condizione che:
- per le imprese individuali, il titolare non deve avere compiuto il 41° anno di età alla data dell’avvio dell’attività;
- per le società e le cooperative, più del 50% dei soci persone fisiche non deve avere compiuto il 41° anno di età alla data dell'avvio, ovvero il capitale sociale deve essere posseduto da più del 50% da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il 41° anno di età.
Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo di imposta in cui la nuova attività è intrapresa e per i due periodi successivi.
In presenza delle suddette condizioni l’attività deve essere svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi.
Nel limite delle risorse disponibili, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività nei citati comuni, determinata nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano l’art. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244, e l’art. 34 della l. 23.12.2000,
n. 388.
Se l’attività è intrapresa nei comuni montani di cui all’art. 2 e con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di cui almeno il 15% dei residenti
appartengono alle minoranze linguistiche storiche di cui alla l. 15.12.1999, n. 482, il credito d’imposta va calcolata con l’aliquota ordinaria sul reddito determinato nei modi ordinari fino al limite di 150.000 euro, fermo restando che si applica l’aliquota del 15% al medesimo reddito.
Il beneficio è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
4) Il lavoro agile (art. 26)
Per le imprese che per gli anni 2026 e 2027, promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione delle prestazioni lavorative è
riconosciuto, nel rispetto dei criteri e dei limiti del massimale di retribuzione definito nel decreto che sarà approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari a 8.000 euro su base annua.
Il beneficio verrà riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che
abbia compiuto il 41° anno di età alla data del 20.9.2025, che presti i suoi servizi in maniera stabile in un comune montano di cui all’art. 2, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che ivi trasferisce la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al
comune montano,
Il beneficio è limitato a 4.000 euro per gli anni 2028 e 2029 e di 1.600 euro per il 2030.
Sono esclusi dal beneficio i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è concessa nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato e de minimis.
5) L’acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni (art. 27)
Le persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale, compresi i fabbricati rurali a uso abitativo, situata nei comuni montani indicati all’art. 2, per il periodo
d’imposta in cui è acceso il finanziamento e per i quattro periodi di imposta successivi, beneficia di un credito di imposta che va commisurato
all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento.
Il beneficio è riconosciuto in presenza dei seguenti requisiti:
- il contribuente non ha compiuto il 41° anno di età nell’anno il mutuo è acceso;
- l’immobile è adibito ad abitazione principale;
- l’immobile non è accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi;
- non è cumulabile con i crediti d’imposta previsti per il personale sanitario o scolastico che si trasferisce nel comune montano in cui presta servizio (artt. 6 e 7);
- con la detrazione Irpef del 19% spettante per gli interessi passivi dall’art. 15, comma 1, lett. b), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917;
- il finanziamento deve essere contratto dopo il 20.9.2025.