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LA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ NEL CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO

La tutela della genitorialità nel CCNL Commercio Confcommercio

Diritti dei genitori tra congedi, riposi e trasformazione dell’orario di lavoro nel contratto collettivo nazionale del commercio terziario servizi Confcommercio. Tabella riepilogo

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Il presente contributo illustra le principali tutele in materia di maternità e paternità previste dal CCNL  Terziario Confcommercio, che integra e amplia quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità).

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1) Congedo di maternità obbligatorio

La lavoratrice dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo del congedo di maternità la cui durata è complessivamente di cinque mesi, articolata in due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi. In alternativa, può optare per la flessibilità: l’astensione può iniziare dal mese precedente la data presunta del parto e proseguire nei quattro mesi successivi, oppure essere fruita interamente dopo il parto per complessivi cinque mesi.

Per quanto riguarda il trattamento economico le spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il CCNL Commercio migliora questa tutela, infatti l'indennità a carico dell’Istituto viene integrata dal datore fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta che la lavoratrice avrebbe percepito in caso di normale attività lavorativa. 


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2) Congedi di paternità : obbligatorio e alternativo

Per la paternità, il CCNL Commercio interviene nelle situazioni in cui il padre si trova a dover sostituire la madre nel periodo successivo al parto. In particolare, riconosce al lavoratore padre la possibilità di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua, quando ricorrano casi eccezionali quali la morte o la grave infermità della madre, l’abbandono o l’affidamento esclusivo del minore al padre; in queste ipotesi si applicano le stesse tutele previste per la maternità, compreso il trattamento economico. Resta comunque applicabile il congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge, pur non essendo espressamente richiamato dal CCNL: il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi, fruibili tra i due mesi precedenti e i cinque mesi successivi al parto, con indennità pari al 100% della retribuzione.

3) Congedo parentale

La disciplina del congedo parentale assicura, a ciascun genitore, il diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino nei primi dodici anni di vita. La durata complessiva massima di astensione dal lavoro è di dieci mesi, elevabile a undici mesi qualora il padre lavoratore si astenga per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Ai fini dell'esercizio di questo diritto, il genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno cinque giorni. 

Dal punto di vista economico, per i periodi di congedo parentale è prevista un’indennità a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione per un massimo complessivo di 9 mesi tra entrambi i genitori, fruibili fino al dodicesimo anno di vita del bambino. Questi 9 mesi indennizzabili sono così suddivisi: tre mesi spettano alla madre e non sono trasferibili, tre mesi spettano al padre e non sono trasferibili, e ulteriori tre mesi sono fruibili in alternativa tra i due genitori. Oltre i 9 mesi, gli eventuali periodi ulteriori (fino al limite massimo di 10 o 11 mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.   

A seguito delle recenti Leggi di Bilancio, l'indennità è stata innalzata, dal 30% all’80%, per un numero limitato di mesi. I genitori (in alternativa tra loro) avranno a disposizione, entro il sesto anno di vita del bambino (o, in caso di adozione o affidamento, entro sei anni dall’ingresso in famiglia), i seguenti mesi di congedo parentale indennizzati all’80%:   


Nascita, adozione

Mesi all’80%

 

Prima del 1° gennaio 2023

1

Il mese maggiorato spetta se il congedo obbligatorio si è concluso nel 2023 o successivamente

Dal 1° gennaio 2023

1

 

Prima del 1° gennaio 2024

2

Due mesi all’80% se il congedo obbligatorio si è concluso dopo il 31/12/2023; in caso contrario resta 1 mese

Dal 1° gennaio 2024

2

 

Prima del 1° gennaio 2025

3

Tre mesi all’80% se il congedo obbligatorio si è concluso dopo il 31/12/2024; in caso contrario spettano 2 mesi

Dal 1° gennaio 2025

3

 


La legge stabilisce che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzioni di ferie, riposi e tredicesima mensilità. Il CCNL Commercio, all'articolo 198, introduce un'importante condizione di maggior favore: durante i periodi di congedo parentale continua a maturare anche la quattordicesima mensilità.

4) CCNL Commercio: Part time e permessi

    Part-time post-maternità

Il CCNL Commercio offre misure per facilitare il rientro al lavoro della madre dopo il congedo obbligatorio e l'assistenza al figlio. L'articolo 100 stabilisce il diritto al part-time post maternità: per assistere il bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nei limiti del 3% della forza occupata, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno indeterminato a tempo parziale da parte del genitore. La richiesta di passaggio a part-time, che non comporta la rinuncia al congedo parentale, deve essere presentata con un preavviso di 60 giorni e ha decorrenza solo dopo la completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.  

    Permessi per assistenza al bambino

L'articolo 199 disciplina i permessi per assistenza al bambino. In particolare, durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno oppure a un solo periodo di un'ora se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Questi riposi sono coperti da un'indennità a carico dell'INPS pari all'intera retribuzione. 

    Assenze per malattia del figlio

Entrambi i genitori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio. Fino ai 3 anni di età del bambino i genitori (alternativamente) possono astenersi per tutta la durata della malattia del figlio; dai 3 agli 8 anni di età del bambino ciascun genitore ha diritto a un massimo di cinque giorni lavorativi all’anno di assenza per la malattia del figlio.


5) Conclusioni

In sintesi, il CCNL del Commercio non si limita a recepire la legge, ma la amplia: garantisce l’integrazione al 100% in maternità obbligatoria, riconosce il diritto al part-time fino al compimento dei 3 anni del bambino senza rinunciare al congedo parentale e assicura che durante questo periodo maturino, oltre a ferie, permessi e tredicesima, anche le quote di quattordicesima.

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