La detrazione dell’IVA nella fasi non ordinarie della vita aziendale potrebbe generare incertezze operative.
Due momenti critici, in particolare, richiedono attenzione:
- la fase preparatoria, in cui si sostengono spese prima dell’avvio effettivo dell’attività,
- e la fase liquidatoria, quando l’impresa si avvia alla chiusura.
L’analisi dei principi e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza e dalla prassi permette di individuare le condizioni che legittimano il diritto alla detrazione.
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1) La fase preparatoria: diritto alla detrazione anche senza ricavi
La questione della detraibilità dell'IVA assolta su acquisti di beni e servizi in una fase antecedente all'effettivo avvio dell'attività d'impresa è da tempo oggetto di analisi. Un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia nazionale che comunitario, ha delineato principi chiari a favore del contribuente, purché sussistano determinate condizioni.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 23994/2018) il diritto alla detrazione dell'imposta è strettamente correlato all'inerenza, il cui onere della prova grava su chi invoca la detrazione (Cass. n. 2729/2001) delle spese all'esercizio dell'impresa, intesa come la loro connessione con le finalità imprenditoriali.
È un principio cardine che il diritto alla detrazione spetta anche in mancanza di operazioni attive, purché le spese siano sostenute per l'avvio dell'attività d'impresa.
Sono infatti considerate inerenti anche tutte quelle operazioni meramente preparatorie, finalizzate a creare le condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare (Cass. nn. 6664/2014, 23994/2018).
Tuttavia, non è sufficiente una mera intenzione soggettiva.
L'intento di avviare l'impresa deve essere supportato da elementi oggettivi che lo confermino (CGUE C-110/94).
Questa precisazione è cruciale per prevenire situazioni fraudolente o abusive, come nel caso in cui un soggetto finga di voler avviare un'attività al solo scopo di far entrare nel proprio patrimonio privato dei beni beneficiando della detrazione (CGUE n. C-110/94).
In altre parole, chi ha l'intenzione, provata in modo concreto, di avviare un'attività economica e sostiene le prime spese di investimento, deve essere considerato un soggetto passivo e ha il diritto di detrarre immediatamente l'IVA, senza dover attendere che l’azienda diventi operativa (CGUE nn. C-248/20, C-110/94).
Di conseguenza, è sempre necessaria una verifica puntuale che il bene o servizio acquistato sia funzionale all'iniziativa economica programmata, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo (Cass. n. 23994/2018).
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-153/11, ha fornito utili parametri per questa valutazione, tra cui la natura del bene, il tempo trascorso tra acquisto e uso, le iniziative intraprese per rendere il bene utilizzabile (es. richieste di autorizzazioni) e il confronto con le normali modalità di esercizio di quell'attività economica.
La giurisprudenza ha inoltre ripetutamente chiarito che il diritto alla detrazione, una volta sorto, rimane in linea di principio acquisito qualora, per circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, i beni ed i servizi acquistati non vengano poi concretamente utilizzati per effettuare operazioni soggette a imposta.
Tali circostanze possono manifestarsi in varie forme, come dimostrano diversi casi concreti affrontati sia a livello europeo che nazionale.
Ad esempio, la CGUE (Causa C-110/94) ha riconosciuto il diritto alla detrazione a favore di una società che, dopo aver sostenuto costi per uno studio di fattibilità, ha deciso di abbandonare il progetto imprenditoriale e di porsi in liquidazione a causa dell'esito negativo dello studio stesso, che ne dimostrava la non redditività.
Analogamente, il diritto alla detrazione è stato confermato nel caso di un'impresa che, dopo aver avviato un progetto di costruzione immobiliare e detratto l'IVA su servizi di progettazione, ha interrotto l'investimento perché un potenziale futuro locatario si è ritirato, rendendo l'operazione non più finanziariamente vantaggiosa (CGUE Causa C-248/20).
La Cassazione (Cass. n. 27198/2013; conf. Cass., n. 5739/2005), a sua volta, ha specificato che il diritto alla detrazione per spese di investimento non viene meno se una società è costretta a una temporanea stasi operativa a causa di una crisi finanziaria o di avverse fluttuazioni del mercato che le impediscono di avviare l'attività programmata.
2) Limiti alla detrazione nella fase preparatoria: operazioni attive esenti
La giurisprudenza ha chiarito che il presupposto fondamentale per la detrazione dell'imposta "a monte" è che i beni e i servizi acquistati siano destinati a confluire in future operazioni attive, a loro volta, soggette ad IVA (Cass. n. 15638/2025).
Il sistema comune dell'IVA, infatti, mira a garantire la perfetta neutralità fiscale solo per le attività economiche che sono, almeno in linea di principio, imponibili (CGUE n. C-488/07).
Di conseguenza, se l'attività programmata consiste esclusivamente in operazioni esenti da imposta, il diritto alla detrazione non può sorgere fin dall'origine.
A tal fine, diventa irrilevante che la società non sia mai diventata operativa o che non abbia ancora posto in essere alcuna operazione attiva.
Ciò che determina il regime fiscale è la destinazione finale dei beni e servizi acquistati: se tale destinazione è un'attività esente, viene meno il meccanismo di riscossione dell'imposta "a valle" e, di conseguenza, anche la possibilità di detrarre l'imposta pagata "a monte".
In sintesi, anche se le spese sono pienamente inerenti all'oggetto sociale, la detrazione nella fase preparatoria è esclusa se l'attività pianificata non genererà operazioni imponibili.
3) La fase liquidatoria
La fase di liquidazione di una società non preclude, in linea di principio, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.
Anche se la messa in liquidazione modifica le finalità dell'impresa, non più orientate alla gestione corrente ma alla realizzazione del patrimonio e all'estinzione dei debiti, essa resta parte integrante dell'attività d'impresa (CGUE n. C-182/20).
Pertanto, l'IVA assolta su acquisti di beni e servizi effettuati durante la fase liquidatoria è detraibile, a condizione che sia accertato un nesso di diretta strumentalità con lo svolgimento dell'attività di liquidazione stessa (interpello. 853/2021).
Nel caso specifico analizzato dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 251/2025, le spese legali per la gestione di un contenzioso tributario e per il recupero crediti sono state considerate inerenti perché finalizzate alla definizione di rapporti pendenti.
Tale attività è stata ritenuta tipica e propedeutica alla chiusura della società, riconoscendo di conseguenza il diritto alla detrazione dell'imposta.