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RIDUZIONE ED ESONERO GARANZIE DOGANALI NAZIONALI: NUOVE REGOLE E ISTRUZIONI OPERATIVE

Riduzione ed esonero garanzie doganali nazionali: nuove regole e istruzioni operative

Garanzie globali e garanzie isolate: criteri, percentuali e condizioni secondo le ultime disposizioni ADM

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Le Dogane con la pubblicazione della circolare n. 23/2025 chiariscono le modalità di applicazione della riduzione ed esonero delle garanzie doganali nazionali, disciplinate dal nuovo art. 51 del D.lgs. 141/2024.

Il documento fornisce istruzioni operative agli uffici, distinguendo tra garanzie unionali e nazionali e introducendo un approccio più flessibile per l’IVA. 

Particolare attenzione è rivolta agli operatori AEO e ai settori produttivi complessi, con l’obiettivo di garantire uniformità e trasparenza nell’azione amministrativa su tutto il territorio.

1) Quadro di riferimento

La riduzione e l’esonero dell’importo della garanzia sui diritti doganali (per la parte rappresentata dai tributi nazionali) rappresentano, per gli operatori economici un ambito di confronto, con le autorità doganali, di particolare interesse; sono infatti tra i principali benefici che spingono l’operatore economico a diventare AEO.

Questi istituti sono stati analizzati dall’Agenzia delle dogane e monopoli con la determinazione direttoriale n. 0562593 del 1° settembre 2025 e la circolare n. 23/2025 del 2 settembre 2025, in attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

Con tale riforma, l’art. 51 dell’allegato 1 ha sostituito il previgente art. 90 del TULD, che deve intendersi oggi interamente ricondotto al nuovo impianto normativo.

È stato inoltre chiarito che le autorizzazioni già rilasciate sulla base dell’art. 90 TULD restano valide fino alla loro naturale scadenza, ma saranno adeguate alle nuove disposizioni al momento del rinnovo o in caso di variazione dell’importo di riferimento della garanzia.

In particolare, l’articolo 50 (garanzia per l’obbligazione doganale potenziale o esistente) del predetto decreto prevede che:

  •  “ 1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.  2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l'accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n 504 . Le garanzie sono limitate al 10 per cento dell'ammontare dell'accisa quando si tratta di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori” e l’articolo 51 indica, al primo comma, che “1. Il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali [...]”.

2) Modalità operative

Poi la determinazione direttoriale fornisce agli operatori economici le seguenti istruzioni per la garanzia globale che copre più debiti doganali:

  1. l’operatore economico deve presentare attraverso il Customs Decisions System - CDS, un’apposita istanza [CGU-garanzia globale unica che è un’autorizzazione doganale] al competente ufficio dell’Agenzia (ufficio di garanzia) presso cui è incardinato il procedimento di istruttoria e rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (CGU) valida solo in Italia;
  2. può scegliere di richiedere una riduzione o l’esonero compilando l’allegato II della CGU, obbligatorio per la raccolta delle informazioni utili.
  3. deve attendere il termine di 120 giorni dall’accettazione dell’istanza CGU sul sistema CDS;
  4. se il richiedente non sia già titolare di un’autorizzazione CGU o non vi sia un procedimento di autorizzazione CGU in corso, la richiesta viene presentata al competente ufficio, individuato secondo i criteri dettati dall’art. 22 CDU (codice doganale dell’Unione).

Invece, in caso di garanzia isolata, con validità nazionale, costituita per merci specifiche o per dichiarazione specifica, la richiesta viene presentata all’ufficio di garanzia competente, in ragione del luogo ove si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.

L’importo della garanzia può essere ridotto fino al 50% o al 30% dell’importo di riferimento (IdR), oppure eliminato del tutto in caso di esonero. La concessione dei benefici è subordinata alla dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 84 RD:

  • riduzione al 50%, se ricorrono i requisiti del comma 1 (assenza di procedure concorsuali, contabilità adeguata, regolarità fiscale);
  • riduzione al 30%, se soddisfatti anche i requisiti rafforzati del comma 2 (controlli interni, ICT, gestione licenze, prevenzione frodi, distinzione merci unionali/non unionali);
  • esonero totale, se dimostrata la capacità finanziaria di far fronte agli obblighi anche senza garanzia (comma 3).

La Circolare 23/2025 ha introdotto una rilevante novità: diversamente dai dazi unionali, per i quali le riduzioni restano fisse al 30%, 50% o 100%, la fiscalità nazionale (IVA in particolare) può beneficiare di riduzioni intermedie (10%, 20%, 40%, ecc.), secondo uno schema graduato che consente maggiore flessibilità nella modulazione dell’IdR.

Ogni decisione di riduzione o esonero rappresenta una modifica dell’autorizzazione CGU, formalizzata tramite l’allegato II associato alla decisione sul sistema CDS.

3) Garanzia isolata e disposizioni transitorie

Per quanto concerne la garanzia isolata, l’autorità doganale può autorizzarne la riduzione o l’esonero:

  • a) fino ad un tetto massimo del 100% per i soggetti AEO, considerando quanto già emerso in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO, in relazione non solo alla solvibilità finanziaria ed al rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, ma anche all’affidabilità dell’operatore
  • b) fino al 50% o fino al 30% per i soggetti non AEO, verificando esclusivamente la solvibilità senza considerare gli ulteriori requisiti di affidabilità.

Tuttavia, la Circolare 23/2025 ribadisce che, in linea con la normativa unionale, per i dazi UE non è mai possibile concedere riduzioni o esoneri nelle garanzie isolate. Le riduzioni/esoneri restano quindi limitate alla sola fiscalità nazionale (IVA).

Particolare attenzione è richiesta nei confronti dei settori produttivi complessi (cantieristica, aerospazio, ferroviario, società quotate o newco), per i quali l’ADM prescrive un’analisi approfondita dei bilanci, anche riclassificati secondo gli standard OIC 23 e 238, nonché ulteriori valutazioni sul rischio.

L’amministrazione doganale è tenuta a monitorare costantemente il rispetto dei requisiti da parte degli operatori, mentre questi ultimi hanno l’obbligo di controllare e aggiornare il proprio IdR, informando tempestivamente l’ufficio competente in caso di variazioni in aumento.

Infine, resta fermo che le autorizzazioni concesse in base al previgente art. 90 TULD rimangono valide, ma saranno adeguate al nuovo impianto normativo al momento della loro scadenza o del primo riesame.

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