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DAZI USA: COME SI È ESPRESSA LA CORTE D'APPELLO FEDERALE USA

Dazi USA: come si è espressa la Corte d'appello federale USA

La decisione del Federal Circuit mette in discussione l’uso estensivo delle emergenze economiche e rilancia il ruolo del Congresso in materia commerciale

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Con la sentenza del 29 agosto scorso nel caso “V.O.S. Selection, Inc. v. United States”, la Corte d’Appello Federale (Federal Circuit) ha stabilito che i dazi aggiuntivi imposti dal Presidente Trump sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) eccedono i poteri conferiti dalla legge.

La pronuncia segna un passaggio storico nella giurisprudenza commerciale statunitense: ridefinisce i confini del potere esecutivo in materia tariffaria e pone un limite all’uso delle emergenze economiche come giustificazione per misure straordinarie.

Adottata con una maggioranza di 7 a 4, la decisione è destinata ad avere effetti immediati sul piano politico ed economico, pur restando sospesa fino al 14 ottobre, termine entro cui l’amministrazione potrà proporre ricorso alla Corte Suprema.

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1) Dazi USA: il contesto normativo e politico

I dazi contestati nascevano dagli ordini esecutivi firmati dal Presidente Trump nell’aprile 2025, noti come “Liberation Day tariffs, con i quali venivano applicate tariffe aggiuntive su un’ampia gamma di importazioni da Cina, Messico, Canada e altri partner commerciali. 

L’amministrazione giustificava tali misure richiamando l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), legge che consente al Presidente di intervenire sulle operazioni economiche internazionali in caso di emergenza nazionale.

Diverse imprese, affiancate da alcuni Stati, hanno però impugnato la legittimità di questi dazi, sostenendo che l’IEEPA non attribuisce in alcun modo il potere di imporre tariffe. 

La Court of International Trade (CIT) accoglieva tali argomentazioni, e la decisione del Federal Circuit del 29 agosto 2025 confermava in larga parte quella impostazione, chiarendo che l’IEEPA non autorizza l’imposizione di dazi.

La pronuncia – adottata con il voto favorevole  di 7 giudici contro 4 – rappresentava un punto fermo nella definizione dei limiti del potere presidenziale in materia commerciale. 

Non si tratta però di un fulmine a ciel sereno: il percorso che ha portato al verdetto di agosto era già stato tracciato nei mesi precedenti. 

Solo con l’opinione articolata del Federal Circuit, tuttavia, la questione ha assunto un valore giuridico e politico di grande rilievo.

TIMELINE 

aprile 2025

Ordini esecutivi di Trump (Liberation Day tariffs)

maggio 2025

La Court of International Trade (CIT) dichiara illegittimi i dazi basati sull’IEEPA

agosto 2025

Sentenza finale del Federal Circuit: conferma in larga parte la CIT e dichiara che l’IEEPA non autorizza i dazi

ottobre 2025 

Effetti della sentenza sospesi fino al 14 ottobre; l’Amministrazione Trump annuncia ricorso alla Corte Suprema.


2) Dazi USA: le motivazioni della Corte

Nella pronuncia del 29 agosto, la Corte d’Appello Federale ha posto l’accento su un principio fondamentale: l’imposizione di dazi richiede una chiara delega legislativa

In assenza di un mandato espresso del Congresso, il Presidente non può introdurre tariffe straordinarie facendo leva su poteri generici.

La Corte ha osservato[1] che il testo dell’IEEPA non contiene alcun riferimento espresso a dazi o tariffe, sottolineando che, nei casi in cui il Congresso ha voluto attribuire al potere esecutivo tale facoltà, lo ha fatto in modo esplicito e inequivocabile

I giudici proseguono sottolineando che decisioni di così ampio impatto sull’economia nazionale e internazionale non possono fondarsi su interpretazioni estensive. In un passaggio particolarmente incisivo[2], la Corte osserva come l’imposizione di tariffe incida sull’economia nazionale e internazionale in misura tale da rendere indispensabile una delega chiara e inequivocabile del Congresso.

3) Dazi Usa: le implicazioni della decisione per gli esportatori europei

Gli effetti della sentenza vanno ben oltre il caso specifico. Sul piano giuridico, il Federal Circuit ha riaffermato che il potere tariffario appartiene al Congresso e non può essere esercitato unilateralmente dall’esecutivo. Questo rafforza la separazione dei poteri e ridimensiona il ricorso all’IEEPA come strumento di politica commerciale.

Sul piano pratico, la decisione introduce incertezza sulla tenuta delle misure tariffarie imposte negli ultimi mesi e apre la strada a nuovi contenziosi da parte degli operatori danneggiati. L’Amministrazione Trump ha già annunciato l’intenzione di adire la Corte Suprema, confidando in un ribaltamento, mentre fino al 14 ottobre le tariffe restano in vigore. La sospensione, tuttavia, segna una battuta d’arresto significativa nella strategia commerciale della Casa Bianca.

Per gli esportatori europei – e in particolare italiani – la pronuncia assume un rilievo immediato. 

Negli ultimi mesi settori come vino, agroalimentare, meccanica e moda hanno visto lievitare i costi, perdendo competitività sul mercato statunitense. La decisione del Federal Circuit apre la prospettiva di una riduzione o cancellazione di tali oneri, restituendo agli operatori la possibilità di pianificare strategie di export con maggiore stabilità e certezza giuridica.

In prospettiva più ampia, la sentenza potrebbe inoltre rafforzare la posizione negoziale dell’Unione europea nei rapporti commerciali con Washington, riaffermando un principio essenziale: le politiche tariffarie devono poggiare su basi legislative solide e non su decisioni unilaterali motivate da emergenze contingenti.

_____________________________

Note

[1] Notably, when drafting IEEPA, Congress did not use the term ‘tariff’ or any of its synonyms, like ‘duty’ or ‘tax.’
 There are numerous statutes that do delegate to the President the power to impose tariffs; in each of these statutes that we have identified, Congress has used clear and precise terms to delegate tariff power, reciting the term ‘duties’ or one of its synonyms. In contrast, none of these statutes uses the broad term ‘regulate’ without also separately and explicitly granting the President the authority to impose tariffs. The absence of any such tariff language in IEEPA contrasts with statutes where Congress has affirmatively granted such power and included clear limits on that power.”

[2]The tariffs at issue in this case implicate the concerns animating the major questions doctrine as they are both ‘unheralded’ and ‘transformative. Just as established practice may shed light on the extent of power conveyed by general statutory language, so the want of assertion of power by those who presumably would be alert to exercise it, is equally significant in determining whether such power was actually conferred.”

Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay
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