Dal 1.1.2026 cambiano le regole di tassazione per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica svolte mediante impianti fotovoltaici disciplinata dall’art. 1 della l. 23.12.2005, n. 266.
L’art. 5, commi 2-ter e 2-quater, del d.l. 15.5.2024, n. 63, obbliga a determinare in maniera analitica e non forfettaria il reddito per la parte eccedente il limite di agrarietà per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra.
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1) La tassazione come attività connessa a quella agricola (comma 423, primo periodo)
La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale che provengono prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse a quella agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Restano ferme le norme tributarie in materia di accisa. (art.1, comma 423, primo periodo, della l. 23.12.2005, n. 266).
La produzione di energia elettrica prescinde dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali ma, secondo la normativa, è un’attività “agricola connessa” soltanto se sussiste un collegamento con l’attività agricola tipica che non può prescindere dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati ed iscritti in catasto con attribuzione di reddito agrario.
In pratica, se non viene superato il limite di soglia di 260.000 kWh, la determinazione del reddito è assorbita nel reddito agrario.
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2) La tassazione forfettaria (comma 423, secondo e terzo periodo)
Qualora la produzione di energia sia superiore ai suddetti limiti, le persone fisiche, le società semplici e gli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296, determinano il reddito ai fini dell’IPEF e dell’IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA relativamente alla componente che è riconducibile alla valorizzazione dell’energia (esclusa la quota di incentivo) il coefficiente di redditività del 25%.
La forfetizzazione del reddito è consentita sempreché sussista il legame di connessione tra la produzione di energia e il terreno, secondo quanto è indicato nella circolare 6.7.2009, n. 32.
La parte di energia che è prodotta in eccesso a 260.000 kWh è attratta nel reddito agrario qualora sia presente una delle seguenti condizioni:
- la produzione di energia elettrica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati secondo le indicazioni contenute nel d.m. 19.2.2007;
- il volume d’affari che deriva dall’esercizio dell’attività agricola (conteggiato con esclusione della parte riferita alla produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia che eccede 260.000 kWh (conteggiato escludendo gli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica);
- entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata che eccede il limite di 260.000 kWh anno, se l’imprenditore agricolo dimostra di detenere almeno 1 ettaro di terreno che è utilizzato per l’esercizio dell’attività agricola.
Tuttavia, è ammesso l’esercizio dell’opzione per la determinazione ordinaria del reddito, cioè la differenza tra i ricavi e i costi, osservando le regole previste dal d.p.r. 10.11.1997, n. 442.
3) La determinazione analitica del reddito dal 1.1.2026 (comma 423-bis e art. 5, comma 2-quater del d.l.15.5.2024, n. 63)
Soltanto per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra in misura eccedente la soglia di 260.000 kWh il reddito va determinato secondo le regole ordinarie di reddito d’impresa.
Tale regola si applica esclusivamente per gli impianti che sono entrati in esercizio dopo il 31.12.2025.
In altri termini, se l’impianto fotovoltaico con moduli a terra è entrato in funzione dal 1°.1.2026:
- entro la soglia di 260.000 kWh, il reddito è determinato applicando la tariffa d’estimo di reddito agrario;
- oltre la sogli di 260.000 kWh, il reddito va determinato mediante la differenza tra i ricavi e i costi, con l’impossibilità di esercitare l’opzione per la tassazione forfettaria dei corrispettivi applicando il coefficiente del 25%.