Il concordato preventivo biennale, introdotto per semplificare il rapporto tra fisco e contribuenti, si presenta con una natura intrinsecamente "elastica" per quanto riguarda le cause di decadenza.
Questa elasticità, se da un lato mira a fornire un certo margine di manovra, dall'altro genera delle incongruenze che meritano un'attenta riflessione, in particolare in relazione a situazioni di "avvisi bonari" e alla più recente disciplina della "rottamazione quater".
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1) Cause di decadenza del concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale è disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto una serie di disposizioni volte a regolare questo strumento.
Le cause di decadenza, essenziali per garantire la serietà dell'accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, sono delineate in modo piuttosto preciso.
In generale, la decadenza si verifica quando vengono meno i presupposti che hanno portato alla stipula del concordato o quando il contribuente non rispetta gli impegni assunti.
Tra le principali cause di decadenza, si annoverano:
Difformità dati dichiarati | Art. 22, c. 1, lett. c) D.Lgs 13/24 | Reddito dichiarato diverso dal normalizzato nel concordato |
Inosservanza condizioni/obblighi dichiarativi | Art. 22 D.Lgs 13/2024 | Omissione dati obbligatori nel modello concordato |
Insufficiente pagamento imposte | Art. 22, c. 1, lett. a)-b) D.Lgs 13/24 | Manca o è incompleto il pagamento di IRPEF/IRES/IRAP/IVA |
Soci misti in enti associativi | Schema DLgs correttivo 2025 | Solo alcuni soci o solo l’ente aderisce, non entrambi |
Gravi violazioni fiscali | Principio generale | Condanna per reati fiscali gravi |
2) L'assurda dicotomia: avviso bonario vs. rottamazione quater
Ed è proprio qui che si palesa l'effetto "elastico" e per certi versi paradossale del concordato preventivo biennale.
La normativa vigente prevede una disparità di trattamento che appare di difficile giustificazione logica e sistemica.
Da un lato, la non decadenza in presenza di un avviso bonario se questo viene pagato entro 60 giorni, in unica soluzione, rappresenta una chiara apertura.
L'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) è una fase pre-contenziosa in cui l'Amministrazione Finanziaria segnala al contribuente delle incongruenze tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle proprie banche dati.
La possibilità di sanare la posizione versando le somme richieste entro il termine di 60 giorni, senza che ciò comporti la decadenza dal concordato, denota una certa flessibilità e una volontà di premiare la tempestività del contribuente nel regolarizzare la propria situazione.
Questa disposizione, di fatto, mitiga la gravità di un errore o una dimenticanza, consentendo al contribuente di mantenere i benefici del concordato.
Dall'altro lato, la situazione si complica notevolmente in caso di decadenza dalla "rottamazione quater", nonostante il contribuente si avvalga della riammissione e riapertura prevista dall’Art. 4, D.L. n. 71/2024
“I debitori che non hanno effettuato, entro le relative scadenze, il versamento delle rate, in scadenza nel 2023 e nel 2024, della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione... posso presentare, entro il 30 aprile 2025, apposita richiesta all’agente della riscossione per essere riammessi al beneficio del pagamento rateale, versando l’importo dovuto in unica soluzione o in rate mensili di pari ammontare, la prima delle quali scadente il 31 luglio 2025.”
La "rottamazione quater" (disciplinata in origine dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, e successive modifiche) è un istituto che consente ai contribuenti di definire in via agevolata i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
La decadenza da tale definizione agevolata – dovuta, ad esempio, al mancato o tardivo versamento delle rate – comporta, a rigor di logica, la ripresa dell'intera pretesa tributaria.
Il punto dolente è che, anche se la Legge 71/2024, permette la riammissione e riapertura della "rottamazione quater", tale circostanza non eviterebbe la decadenza dal concordato preventivo biennale.
Questo paradosso emerge con forza: un errore o un'omissione che porta alla decadenza da un beneficio agevolato (la rottamazione) può comportare la perdita anche di un altro beneficio (il concordato), anche se l'errore nella rottamazione viene successivamente sanato con una riapertura dei termini.
Questa asimmetria tra la gestione degli avvisi bonari e la decadenza dalla rottamazione quater, pur in presenza di una successiva riammissione, solleva questioni di equità e coerenza normativa.
Sembrerebbe che il legislatore abbia adottato un approccio più clemente nei confronti di irregolarità "interne" al sistema fiscale (l'avviso bonario) e più rigido nei confronti di inadempimenti relativi a strumenti di definizione agevolata, anche quando questi ultimi vengono recuperati grazie a nuove disposizioni legislative. L'effetto è un concordato preventivo biennale che, pur promettendo stabilità, si rivela suscettibile di decadenze inaspettate, creando un clima di incertezza per i contribuenti che cercano di pianificare la propria situazione fiscale con maggiore serenità.