La fiscalità applicabile al mercato dell’arte ha da sempre rappresentato un ambito delicato, in cui il legislatore è chiamato a bilanciare esigenze tributarie con la promozione e tutela del patrimonio culturale. In particolare, il trattamento IVA degli oggetti d’arte è un elemento cruciale, poiché incide direttamente sulla competitività del mercato, sull’accessibilità delle opere e sulla trasparenza delle transazioni.
A livello europeo, la Direttiva IVA (2006/112/CE) consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte su specifiche categorie di beni culturali, comprese le opere d’arte originali. Molti Paesi si sono già da tempo avvalsi di questa possibilità, introducendo agevolazioni fiscali volte a incentivare il commercio legale e sostenere gli operatori del settore.
In Italia, fino ad oggi, l’aliquota ordinaria del 22% ha reso il nostro mercato meno attrattivo rispetto a quello di altri Stati membri, dove le aliquote per l’arte si attestano in media tra il 5% e il 10%. Questo disallineamento ha comportato non solo effetti distorsivi sulla concorrenza, ma anche la perdita di valore economico e culturale per il nostro Paese, spesso a vantaggio di piazze come Parigi, Berlino e Madrid.
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1) La novità normativa: cosa cambia con la nuova aliquota IVA
Con l’ultima legge di bilancio, facendo un preciso riferimento al Decreto Legge n. 95 del 30 Giugno 2025 denominato “Decreto Omnibus” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.149 di quest’anno, è stata finalmente introdotta una misura attesa da anni da artisti, galleristi e collezionisti: l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta del 5% per alcune tipologie di oggetti d’arte.
Si tratta di un cambiamento rilevante, sia per l’impatto diretto sulle operazioni soggette a imposta, sia per il segnale culturale che rappresenta.
Questa novità agisce in correlazione all’abrogazione di quanto precedentemente in vigore e che era disciplinato dal D.P.R. n.633 del 1972, parliamo cioè dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per :
- importazioni di questi beni da chiunque effettuate
- per le cessioni degli oggetti d’arte esclusivamente nel caso in cui queste fossero effettuate da autori, loro eredi e legatari mentre se gli operatori non rientravano in queste categorie vigeva l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%
La norma si applica a opere d’arte originali, comprese le pitture, i disegni, le incisioni, le sculture e, in alcuni casi, le fotografie artistiche. Affinché l’opera possa beneficiare dell’aliquota ridotta, è necessario che rientri nelle categorie riconosciute dalla normativa doganale e rispetti i requisiti di autenticità, originalità e unicità stabiliti dalle disposizioni tributarie.
Il beneficio si applica, in primo luogo, alle cessioni effettuate direttamente dagli autori o dai loro eredi, ma può estendersi anche a determinati operatori professionali, come gallerie e mercanti d’arte, in presenza di specifiche condizioni. L’intento del legislatore è quello di sostenere l’intero comparto artistico, agevolando non solo la produzione ma anche la diffusione e la commercializzazione delle opere.
Vige questo vantaggio soltanto nel momento in cui non vi è in parallelo la sussistenza della presenza del regime speciale per quello che è il regime speciale, disciplinato dal Decreto Legge n. 41 del 1995 ed a cui devono sottostare rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Tutto questo può prendere effettivamente forma esclusivamente nel caso in cui non vi è la presenza di un’aliquota ridotta verso gli oggetti su cui i soggetti prima indicati impostano la loro attività nella visione della cessione al soggetto passivo e nell’ottica dell’importazione da parte del rivenditore.
2) Impatto per operatori, gallerie e collezionisti
L’impatto della nuova aliquota si preannuncia significativo su più livelli. Dal punto di vista economico, la riduzione dell’IVA porta a un abbattimento diretto del prezzo finale dell’opera, rendendo più accessibile l’acquisto sia da parte di collezionisti privati che di istituzioni pubbliche o fondazioni.
Per gli artisti e gli autori, l’applicazione dell’aliquota ridotta rappresenta un incentivo concreto alla vendita diretta e al consolidamento della propria attività sul mercato. Le gallerie d’arte, da parte loro, potranno offrire prezzi più competitivi, ampliando la platea degli acquirenti e favorendo l’emersione di nuovi collezionisti, anche tra i giovani.
Nel mercato secondario, dove le opere vengono rivendute da soggetti diversi dagli autori originari, l’applicazione della nuova aliquota sarà subordinata al rispetto di condizioni specifiche, e potrà generare situazioni complesse, soprattutto quando vi siano più passaggi intermedi o in presenza di importazioni. Tuttavia, si tratta di un terreno su cui saranno necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Più in generale, la misura ha l’obiettivo di contribuire alla legalità e alla tracciabilità delle operazioni, spingendo verso l’emersione di transazioni oggi ancora informali. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un settore dove la difficoltà nel monitoraggio dei flussi e la frammentarietà degli operatori ha spesso ostacolato un’efficace vigilanza fiscale.
3) Aspetti operativi e interpretativi
Sul piano operativo, l’introduzione dell’aliquota ridotta richiede particolare attenzione nella documentazione delle operazioni. In primo luogo, sarà fondamentale dimostrare che l’opera ceduta rientri nelle categorie agevolate e che il soggetto cedente sia legittimato a beneficiare della riduzione. In caso di cessione da parte dell’autore, ad esempio, sarà utile allegare alla fattura una dichiarazione di autenticità o un certificato che attesti la paternità e l’originalità dell’opera.
Quanto indicato nella riforma è ben visibile da un punto di vista della chiarezza, si può godere dell’agevolazione della riduzione del 5% dell’IVA o essere soggetti all’applicazione del regime del margine, non è valida la sussistenza di entrambi i principi. Questa definizione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo della pianificazione fiscale di gallerie, antiquari e mercanti d’arte.
Nel caso di gallerie e mercanti d’arte, l’applicazione dell’aliquota agevolata potrà avvenire solo in presenza di requisiti oggettivi, come l’acquisto diretto dall’autore o la disponibilità di documentazione che certifichi la provenienza e le caratteristiche dell’opera.
Resta altresì centrale la distinzione tra regime ordinario e regime del margine, applicabile in determinati casi ai beni usati e alle opere d’arte. La convivenza dei due sistemi potrà creare dubbi interpretativi, soprattutto per le gallerie che operano con opere provenienti da collezioni private o da mercati esteri.
Un altro nodo interpretativo riguarda le opere digitali o le nuove forme di espressione artistica: la normativa attuale, infatti, fa riferimento a categorie tradizionali e potrebbe non essere immediatamente applicabile, ad esempio, a NFT o creazioni multimediali, che non rientrano ancora in classificazioni ufficiali.
Per affrontare questi aspetti sarà fondamentale un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, che potrà definire criteri univoci per la qualificazione delle opere e fornire indicazioni operative alle imprese e ai professionisti.
4) Prospettive e riflessioni finali
L’introduzione dell’aliquota ridotta del 5% rappresenta una novità significativa nel panorama fiscale italiano, che può incidere in modo positivo sulla competitività del mercato dell’arte, sulla trasparenza delle operazioni e sul sostegno alla produzione culturale.
La misura si inserisce in un quadro di rinnovato interesse per il valore economico e simbolico dell’arte, che oggi è riconosciuta non solo come espressione culturale ma anche come asset strategico di sviluppo, capace di generare occupazione, innovazione e attrattività internazionale.
Il raffronto con l’esperienza di altri Paesi UE, che già da anni applicano aliquote ridotte con effetti positivi sulla vitalità del settore, lascia intravedere margini di miglioramento e ulteriori spazi per interventi integrativi, come ad esempio incentivi alla donazione di opere, agevolazioni per gli acquisti da parte di musei o forme di detrazione per l’acquisto di arte contemporanea.
In conclusione, la nuova aliquota rappresenta un primo passo verso una fiscalità più attenta al mondo dell’arte, ma sarà necessario accompagnarla con strumenti interpretativi chiari, semplificazioni procedurali e, soprattutto, una visione di lungo periodo che riconosca nell’arte non solo un bene economico, ma un fattore identitario e strategico per il Paese.