L’atto di recupero non va emesso soltanto per il recupero di crediti non spettanti o inesistenti ma, fermi i poteri e le attribuzioni previsti dagli artt. 31 e seguenti del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e 51 e seguenti del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertative nei termini che sono stabiliti per i singoli tributi, nonché in assenza di specifiche disposizioni, anche per gli atti di recupero ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, lett. g) del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, che hanno per oggetto
- tasse;
- imposte e importi non versati;
- contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti;
- cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può emanare un apposito atto di recupero motivato che va notificato al contribuente ai sensi dei successivi artt. 60 e 60-ter, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente. La competenza per l’emissione dell’atto è attribuita all’ufficio nella cui circoscrizione è fissato il domicilio fiscale del contribuente al momento della commissione della violazione.
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1) L'ufficio competente
(Provvedimento 5.6.2024)
Assenza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del d.p.r. 19.9.1973, n. 600: Direzione provinciale che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa. Cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge: il luogo della commissione è il domicilio fiscale del cessionario al momento di utilizzo del credito. Avvertenza: la competenza è attribuita alla Direzione provinciale indicata nell’allegato A del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate. |
L’art. 38, lett. a), b) d) e f) rappresenta la cornice entro la quale possono essere emanati gli atti di recupero relativi a ciascuna fatispecie concreta, senza pregiudizio per l’azione di accertamento prevista dalla normativa, per tasse, importi e importi non versati, per contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti (ad es., aiuti di Stato e “de minimis”), crediti di imposta in mancanza di requisiti (ad es., detrazioni edilizie).
Ma già si pone il problema di decorrenza del termine cioè se il presupposto è costituito dall’anno di utilizzazione degli importi, circostanza che porta ad individuare il momento della presentazione del modello F24, richiamato espressamente dalla “compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241”, ovvero con la presentazione della dichiarazione, momento rilevante per importi che sono utilizzati con modulistica differente ovvero per operazioni che possono essere individuate soltanto ad avvenuto resoconto o segnalazione del fatto indebito o dell’assenza di requisiti agevolativi (ade es., il quadro RS o RU.
Il richiamo alla lett. a) indubbiamente considera preliminarmente il contenuto del modello F24 e successivamente, in assenza della delega, l’indicazione risultante dal modello REDDITI ovvero da altre modalità.
L’atto di recupero deve essere notificato, “a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”. Pertanto, è esclusa la decorrenza focalizzando l’attenzione sulla dichiarazione annuale tributaria, che è riferita al precedente periodo di imposta, essendo privilegiato il momento anticipato dell’utilizzazione indebita che è stata fatta, in tutto o in parte.
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2) La procedura
L’emissione dell’atto di recupero è soggetta al “principio del contraddittorio”: ai sensi dell’art. 6, comma 1, della l. 27.7.2000, n. 212, a pena di annullabilità l’atto deve essere preceduto dalla notifica dello “schema di atto” accertativo che apre la strada ad un contraddittorio informato ed effettivo durante il quale il contribuente, entro il termine di 60 giorni, può presentare controdeduzioni.
L’atto di recupero che è stato adottato deve:
- tenere contro delle osservazioni che sono state proposte dal contribuente;
- essere motivato con riferimento ai dati che l’Agenzia delle entrate non ha ritenuto opportuno accogliere.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto schema di atto, che è propedeutico all’emissione dell’avviso di accertamento, l’interessato può presentare l’istanza di accertamento con adesione beneficiando della riduzione della sanzione o a un terzo della misura minima.
Il contribuente ha un’altra possibilità: può presentare l’istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto di recupero che sia stato preceduto dalla comunicazione dello “schema di atto”, tenendo presente che, in tal caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni e non di novanta giorni.
AVVERTENZA
Il contribuente che si è avvalso della facoltà di presentare l’istanza di accertamento con adesione per lo “schema di atto di recupero” non può ripresentarla dopo che gli è stato notificato l’atto di recupero (art. 6, comma 2-quater, del d.lgs. 19.6.1997, n. 218).
L’atto di recupero deve osservare l’art. 16, comma 3, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, per cui:
- l’atto di contestazione notificato deve contenere l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che sono stati seguiti per determinare le sanzioni e la loro entità e le misure edittali;
- il trasgressore e gli obbligati in solido, entro il termine di proposizione del ricorso possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata.
Entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero e senza la possibilità di operare compensazioni. In difetto dell’obbligo, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non è definitivo, sono iscritte in ruolo straordinario ai sensi dell’art. 15-bis del d.p.r. 29.9. 1973, n. 602.