Il D.lgs. 88/2025[1] (art. 2. co. 1, lett. a), b) e c)) è intervenuto sulla disciplina civilistica della scissione mediante scorporo emendando alcuni periodi delle disposizioni 2506.1, 2506-bis, 2506-ter, c.c.… Le modifiche hanno la finalità di eliminare alcune criticità operative sorte dopo l’intervento del D. Lgs 19/2023, con l’art. 51, comma 3, che in attuazione della Direttiva Europea, UE n. 2019/2121 ha ampliato l’elenco delle scissioni “atipiche” (si veda della stessa autrice, “Scissione mediante scorporo”: profili civilisti, assenza di disciplina ad hoc, soluzioni, Fisco e Tasse, 29.05.2023).
Le modifiche sono vigenti dal 8 luglio 2025.
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1) Scissione mediante scorporo senza continuità aziendale, le modifiche all’art. 2506.1, c.c.
Il D. Lgs 88/2025 elimina il vincolo sulla continuità contabile con riferimento alla necessità che la società scissa continui la propria attività. Questo consente alla scissa di trasformarsi, ad esempio, in una holding anche se svuotata di asset operativi.
La modifica si riferisce alla prima parte dell’a. 2506.1 che nel testo vigente recita con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.
Di fatto l’emendamento al primo periodo dell’art. 2506.1 consente che la scissione mediante scorporo riguardi anche l’intero patrimonio della società scissa, non solo una parte. Eliminando i limiti quantitativi all’assegnazione patrimoniale.
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2) Scissione mediante scorporo non solo per le NewCo.
Nella sua formula previgente l’art. 2605.1 ammetteva la scissione mediante scorporo solo in favore ad una o più società beneficiaria neocostituite mediante assegnazione di azioni o quote alla società scissa.
Sotto il profilo giuridico e civilistico, viene eliminata la distinzione introdotta dal sistema a partire dal 22 marzo 2023: scissione (tradizionale) con effetti verso società preesistenti, e scissione mediante scorporo a favore delle NewCo. Di conseguenza le società beneficiarie della scissione mediante scorporo, possono anche essere preesistenti. Questo amplia notevolmente la flessibilità operativa dello strumento e permette di:
- realizzare il trasferimento di parte o tutto il patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione o preesistente
- le azioni/quote di quest'ultima vengono assegnate alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
Come previsto per la scissione ordinaria, anche lo scorporo non potrà essere effettuato dalle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo:
- il progetto di scorporo si differenzia dall’ordinario progetto di scissione per il fatto di non riportare le menzioni relative all’evenienza che la scissa debba essere effettuata prevedendo un rapporto di cambio (perché nello scorporo non vi è la necessità di ospitare nel capitale della beneficiaria i soci della scissa);
- non si applicano le regole di redazione della situazione patrimoniale della società scorporanda da parte dell’organo amministrativo, come di redazione della relazione dell’organo amministrativo della società scorporanda che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione e in tema di redazione di una relazione di uno più esperti circa la congruità del rapporto di cambio;
- anche all’operazione di scorporo si applica la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per l’opposizione dei creditori se la società scorporanda e la beneficiaria non siano società azionarie;
- lo scorporo avrà effetto dal giorno di iscrizione della beneficiaria nel Registro imprese;
- non si origina il diritto di recesso dei soci della società scorporanda i quali non concorrano all’approvazione della deliberazione di scorporo.
3) Scissione mediante scorporo esclusione del diritto di recesso per i soci della scissa.
Il D. Lgs 88/2025 conferma l’esclusione del diritto di recesso.
In particolare, viene aggiunto un nuovo periodo all’art. 2506-ter, che prevede l’esclusione del diritto di recesso ai sensi degli articoli 2473 e 2502 al socio della società scissa che non abbia consentito all'operazione.
4) Scissione mediante scorporo: necessità di allineamento dell’art. 173 TUIR
L’ istituto della scissione mediante scorporo configura sostanzialmente una modalità alternativa al conferimento per trasferire attività e passività in favore della società scissa. Ciò impone un’attenta analisi di molteplici aspetti tributari e fiscali, in assenza di una normativa ad hoc.
In primis, bisogna stabilire quale debba essere il valore fiscale (e quali siano le altre caratteristiche fiscalmente rilevanti) delle partecipazioni nella beneficiaria di cui la società scissa diviene titolare. Al riguardo, Assonime nella circolare 14/2023 in coerenza con il principio di neutralità, che permea le operazioni di scissione, afferma che la soluzione è quella di assegnare alle partecipazioni il medesimo valore e le medesime caratteristiche fiscali dei beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria. Sul piano sistematico, infatti, sembrerebbe poco coerente ammettere che per la scissione mediante scorporo, possa valere un regime diverso rispetto a quello che l'ordinamento già riconosce al conferimento di azienda fiscalmente neutrale, ex art. 176 del TUIR.
Un secondo aspetto meritevole di attenzionare è la ripartizione degli attributi fiscali di carattere generale: perdite pregresse, eccedenze ACE, ecc., ed il principio di stratificazione del patrimonio netto, tra scissa e beneficiaria di nuova costituzione. Mentre nella scissione ordinaria, per quanto riguarda le posizioni fiscali soggettive, si adotta un criterio di ripartizione proporzionale che tiene conto del patrimonio netto contabile trasferito e di quello rimasto alla scissa (art. 173, comma 4, del TUIR), nel caso della scissione mediante scorporo occorre coordinare in modo idoneo questa regola con il fatto che: il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce, ed i beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria sono sostituiti, presso la scissa, da quelli di secondo grado.
Non sono di minore rilevanza le implicazioni che derivano dal fatto che la scissione mediante scorporo, pur configurandosi come un'alternativa rispetto al conferimento di azienda rientra nel genus delle operazioni di scissione. Al riguardo, occorre fare un’attenta disamina del grado di compatibilità del nuovo istituto rispetto alle posizioni interpretative elaborate dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla non trasferibilità dell'avviamento preesistente in sede di conferimento di azienda - circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/e del 2010 - nonché in merito alle conseguenze impositive che possono derivare dal conferimento da parte di una casa madre estera di una propria stabile organizzazione in favore di una società residente in Italia - Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 63/e del 2018.
5) Scissione mediante scorporo e scissione ordinaria: principali differenze.
Si sintetizzano le principali differenze tra scissione ordinaria e scissione mediante scorporo alla luce delle modifiche sostanziali dell’art. 2 del D. Lgs 88/2025:
Aspetto | Scissione ordinaria (art. 2506 c.c.) | Scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.) |
Assegnazione delle partecipazioni | Ai soci della società scissa | Alla società scissa stessa |
Effetto sul patrimonio della scissa | Riduzione del patrimonio netto | Nessuna riduzione i beni sono sostituiti da partecipazioni |
Finalità tipica | Riorganizzazione con modifica della compagine sociale | Riorganizzazione interna, spesso per creare una holding |
Diritto di recesso dei soci | Previsto per i soci dissenzienti | Escluso per i soci della scissa |
Beneficiarie | Preesistenti o di nuova costituzione | Preesistenti o di nuova costituzione |
Disciplina fiscale | Art. 173 TUIR (neutralità fiscale) | Idem, ma con specifiche su valori fiscali delle partecipazioni ricevute |
[1] Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025.