Aiuti di Stato: tempi lunghi per i controlli
Il d.lgs. 12.6.2025, n. 81, ha introdotto più lunghi termini per effettuare la notifica degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento in materia di aiuti di Stato.
Per effetto dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, senza pregiudizio dell’ulteriore azione di accertamento nel rispetto dei termini che sono stabiliti per i singoli tributi, l’Agenzia delle entrate può emanare un apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli artt. 60 e 60-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, avvalendosi del potere previsto dal precedente art. 38-bis.
In assenza di specifiche disposizioni questo potere può avere per oggetto anche “contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti” (lett. g).
Fatti salvi i più ampi termini, l’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
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1) Aiuti di Stato: tempi lunghi per i controlli
Il quadro, però, è cambiato dal 13.6.2025, per effetto dell’art. 23, comma 1, lett. c), del d.lgs. 12.6.2025, n. 81, che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 38-bis citato.
Più in particolare, l’Agenzia delle entrate deve notificare a pena di decadenza, l’atto di recupero entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la percezione, la fruizione o l’avvenuta violazione che ha per oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis che non sono subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero sono subordinati a provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo è determinabile nei suddetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione ai fini fiscali nella quale sono dichiarati in conformità a quanto è previsto dall’art. 10 del d.m. 31.5.2017, n. 115.
Il medesimo contenuto è presente anche nel nuovo comma 2-bis del successivo art. 43 nel quale è stata commessa la violazione.
Il quadro della decadenza si fa più complicato poiché:
- l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del settimo nel caso di dichiarazione omessa);
- in materia di aiuti di Stato:
- l’avviso di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale deve essere notificato entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43, comma 2-bis);
- l’atto di recupero aventi ad oggetto somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis devono essere notificati entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.
La novità presenta effetti differenziati per il recupero degli aiuti di Stato poiché le regole tra l’atto di recupero (che non è un obbligo ma una facoltà come deriva dalla formula “l’ufficio può emanare apposito atto di recupero”) e l’ avviso di accertamento (come si desume dall’art. 42 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600: “gli accertamenti …. sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi di accertamento) non sono uniformi.
La base comune è rappresentata dall’art. 6-bis, comma 1, della l. 27.7.2000, n. 212: “salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”.
L’aiuto di Stato (art. 38-bis, comma 1, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, che porta al riconoscimento di un credito d’imposta:
- è oggetto di atto di recupero per le somme di natura fiscale per aiuti di Stato e aiuti de minimis a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;
- il termine di notifica è fissato a pena di decadenza al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione, per cui il termine è più lungo rispetto a quello canonico previsto per l’avviso di accertamento dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
- si applicano gli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, in materia di definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione minima;
- il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare il ricorso, ma senza la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs.9.7.1997, n. 241; nel caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non è ancora definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari ai sensi dell’art. 15-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
L’avviso di accertamento esecutivo (art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78) che ha per oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis:
- è emesso solo a seguito della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;
- il termine di notifica a pena di decadenza è fissato al 31.12.dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e quindi anche dopo che è spirato il termine ordinario (art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600);
- nel caso di ricorso, il pagamento deve essere effettuato in via provvisoria nella misura in un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. L’atto diventa esecutivo decorso il termine utile per proporre il ricorso e deve indicare che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione è affidata in carico a Agenzia delle entrate - Riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, che è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione. Inoltre, è possibile chiedere il pagamento in forma rateale ai sensi dell’art. 19 del dd.p.r. 29.9.1973, n. 602.
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2) L’accertamento con adesione
Secondo lo statuto del contribuente, l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza degli atti impositivi, tra i quali il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, come è raccomandato dall’art. 6, commi 1 e 2, della l. 27.7.2000, n. 212, richiedendo al contribuente di integrare o di correggere gli atti che sono stati prodotti che impediscono il riconoscimento totale o parziale, di un credito.
Secondo il successivo art. 6-bis, a pena di annullabilità, gli atti che sono autonomamente impugnabili avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado, esclusi quelli indicati nel d.m. 24.4.2024, devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. Pertanto, al contribuente viene notificato uno “schema d’atto”, propedeutico all’emissione dell’atto di recupero e dell’avviso di accertamento sopra nominati, con il quale gli è assegnato un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli di produrre controdeduzioni. L’esito finale può consistere nell’eliminazione dell’atto in quanto le risposte sono esaurienti, ma se ciò non accade l’atto che viene adottato deve tenere conto delle osservazioni fatte dall’interessato ed è motivato per quelle che non sono state accolte.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis-bis, del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, anche se è stato già applicato il contraddittorio preventivo relativo allo “schema d’atto” il contribuente può formulare l’istanza di accertamento con adesione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello “schema d’atto” di cui al citato art. 6-bis. Tuttavia, l’istanza può essere presentata anche nei 15 giorni successivi alla notificazione dell’atto di recupero o dell’avviso di accertamento, ma in tal caso il termine per l’impugnazione avanti la Corte di giustizia di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni (e non di 90 giorni) anche per il versamento delle imposte in via provvisoria.
Qualora l’accertamento con adesione si perfezioni, per il versamento delle somme dovute relative agli atti di recupero il contribuente non può avvalersi della possibilità di pagamento rateale né della compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 41.
AVVERTENZA(art. 6. comma 2-quater, del d.lgs. 19.6.1997, n. 218)
Il contribuente che ha presentato l’istanza si accertamento con adesione relativa allo “schema d’atto” “non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero”.
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