La responsabilità solidale negli appalti è una tema tornato, ancora una volta, al centro dell’attenzione soprattutto negli ultimi tempi in cui si sta cercando – mediante referendum – di estenderne la portata applicativa anche alla materia della sicurezza sul lavoro.
Particolare focus va posto sull’art 29 C.2 del Dlgs 276/2003. Tale dettato normativo è stato, come detto in precedenza, molte volte modificato sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza mediante provvedimenti che hanno evoluto e delimitato la portata di tale norma.
Attualmente la responsabilità solidale in esame è un tema inderogabile, infatti, non può essere esclusa nemmeno in presenza di un accordo intercorso tra le parti.
Vediamo il tema piu in profondità.
Sugli altri quesiti referendari leggi anche Referendum 2025 guida ai 5 quesiti
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1) Cosa significa responsabilità solidale?
Per responsabilità solidale si intende l’estensione ipso iure - vale a dire automatica – della responsabilità del committente in caso di mancato pagamento di stipendi e accessori e/o dei contributi da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore.
In sostanza, se un soggetto esternalizza un lavoro e chi ha ricevuto la commessa non paga contributi e dipendenti, i creditori (ossia Inps e i lavoratori nel nostro caso) possono rivolgersi al soggetto che ha esternalizzato il servizio potendo pienamente ottenere la soddisfazione del proprio credito. Sarà poi l’appaltatore a doversi rifare sul subappaltatore.
In sintesi, questa responsabilità solidale opera su due versanti: da un lato nei confronti dei lavoratori; dall’altro nei confronti degli enti quali Inps; Inail; ITL; guardia di finanza.
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2) Quali sono i limiti di tale estensione di responsabilità?
Abbiamo detto in premessa che non è possibile derogare – nemmeno per accordo inter partes – né limitare la validità né l’efficacia di tale previsione normativa.
Esiste però un limite temporale dicotomico sulla prescrizione, infatti:
- nei confronti dei lavoratori, la prescrizione dura due anni e decorre dalla data di fine appalto;
- per quanto riguarda invece gli enti, in questo caso la prescrizione ordinaria è di cinque anni. Ciò è quanto risulta a seguito dei chiarimenti forniti dall’ispettorato del lavoro nella nota del 2019 e confermato poi da successivi orientamenti giurisprudenziali.
Un altro limite rinvenibile nella responsabilità solidale riguarda il mancato riconoscimento delle sanzioni civili, infatti, di tale inadempimento risponde solo il responsabile e non si applica quindi il concetto estensivo e solidaristico.
Lo stesso non si può dire, come noto, degli interessi legali sui debiti previdenziali che invece possono essere richiesti ed ottenuti in solido.
Giova infine precisare che i lavoratori possono chiedere all’obbligato in solido sempre nel termine perentorio di due anni decorrenti dalla fine appalto l’eventuale pagamento stipendi; eventuali differenze retributive; eventuali incongruenze della retribuzione differita quale trattamento di fine rapporto.
Non possono invece essere richieste al responsabile in solido altre indennità che non riguardano il periodo in cui è stato svolto l’appalto come, a titolo esemplificativo, l’indennità sostitutiva di preavviso.
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3) La scelta del CCNL
Un tema particolarmente delicato e complesso riguarda la scelta del CCNL. Come noto, infatti, il datore di lavoro può liberamente decidere quale CCNL scegliere per la propria azienda anche se, in realtà, sussistono comunque alcuni obblighi e rischi. Infatti, qualora la scelta del CCNL non fosse consona con il settore di appartenenza, in caso di ispezione, l’ispettore ben potrebbe applicare il CCNL comparativamente più rappresentativo e chiedere differenze contributive ed eventualmente i lavoratori quelle retributive.
Si ricorda che l’art 36 della Costituzione prevede un vero e proprio obbligo di garantire lo stesso trattamento economico e retributivo ai lavoratori proporzionato alla quantità e alla qualità del proprio lavoro e, da tale previsione consegue che l’obiettivo del legislatore è quello di evitare il proliferare – in realtà già diffuso - dei CCNL pirata, ossia contratti con sindacati di comodo che firmano CCNL con minimi retributivi molto bassi, comportando grossissimi risparmi di costi per i datori di lavoro. Per evitare tale dumping contrattuale, il legislatore ha previsto che l’ispettore possa applicare d’ufficio il CCNL comparativamente più rappresentativo per quel settore e obbligare l’azienda ad applicare quei trattamenti economici, in sostanza colmando il gap creato dai CCNL pirata.
Interessante ricordare come nel 2017 la Corte Costituzionale estese il principio della responsabilità solidale del committente anche alla subfornitura ed a tutte le altre forme moderne di esternalizzazione. Con tale principio la Corte volle confermare che, a prescindere la nomen iuris utilizzato dalle parti, la sostanza non dovesse cambiare poiché la responsabilità in solido doveva in ogni caso operare.
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4) Onere della prova
La responsabilità solidale riguarda il personale impiegato nell’appalto o nel subappalto unicamente per il periodo (inteso anche come giorni lavorati) in cui è stato ivi impiegato il personale. La dimostrazione del periodo esatto di impiego è a cura di chi invoca la responsabilità (lavoratore o Enti) e non opera automaticamente ma va dimostrata.
Ovviamente in un appalto che dura molto tempo non è sempre semplice fornire la prova. Se ci sono documenti probatori come, ad esempio, i fogli di cantiere o altre annotazioni a cura del committente è più facile la dimostrazione.
5) Tentativo referendario per estendere anche alla sicurezza sul lavoro
Come detto in premessa, è stato ammesso un quesito referendario che ci vedrà alle urne i prossimi 8 e 9 giugno proponente l'abrogazione parziale dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Attualmente, la norma esclude la responsabilità solidale del committente per i danni derivanti da rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Il referendum mira invece ad eliminare questa esclusione e, quindi, ad estendere la responsabilità del committente anche ai danni causati da tali rischi specifici, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di infortuni o malattie professionali.