La Commissione Europea con il Regolamento (UE) 2025/1047 ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il 27 maggio 2025, le modifiche al regolamento (UE) 2023/1803 per i principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 7.
Gli emendamenti concludono l’iter di consultazione pubblica avviato dallo IASB nel 2022 relativamente alle questioni sorte per la valutazione e classificazione degli strumenti finanziari, con la finalità di migliorare l’omogeneità contabile la trasparenza informativa.
La data di prima applicazione interessa l’esercizio finanziario 2026 dal 1° gennaio (e gli esercizi successivi)
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1) IFRS 9 e IFRS 7: criteri di classificazione ed eliminazione per le transazioni elettroniche
Le modifiche all’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 7 “Informazioni integrative” riguardano le questioni poste all’IFRS Interpretations Committee e le tematiche sorte durante la post implementation review inerenti ai requisiti di classificazione e valutazione dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari”.
La prima modifica riguarda i requisiti di rilevazione ed eliminazione contabile delle passività finanziarie regolate tramite trasferimenti elettronici.
Tale emendamento di fatto ha risolto la questione di come rilevare o eliminare contabilmente un credito commerciale o un debito dato che nella pratica c'è diversità sia per il lato del credito che per quello del debito della transazione.
A partire dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario 2026, è ammessa l'eccezione che consente alla società di eliminare contabilmente il proprio debito commerciale prima della data di regolamento se sono soddisfatti tre criteri:
- irrevocabilità del pagamento nessuna possibilità pratica di ritirare, interrompere o annullare l'istruzione di pagamento;
- indisponibilità del fondo: nessuna possibilità pratica di accedere al contante da utilizzare per il regolamento a seguito dell'istruzione di pagamento; e
- rischio non significativo: il rischio di regolamento associato al sistema di pagamento elettronico è insignificante.
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2) IFRS 9 e IFRS 7: classificazione delle attività finanziarie in base ai criteri ESG
Il secondo emendamento all’IFRS 9 riguarda la classificazione delle attività finanziarie sulla base dei criteri ambientali, sociali e governance, ESG.
Ciò favorirà la diffusione degli strumenti ESG linked (ad esempio i Green Bond).
La modifica risponde ad un’esigenza sollevata dal mercato negli ultimi anni relativamente ai dubbi sorti su come classificare alcune attività finanziarie con caratteristiche ESG, in base ai requisiti esistenti, ad esempio un prestito con una riduzione del tasso di interesse se il mutuatario raggiunge un determinato obiettivo ESG.
La valutazione delle attività finanziarie con caratteristiche ESG che soddisfano il criterio del pagamento esclusivo di capitale e interessi, è supportata da un ulteriore test SPPI se le attività finanziarie con caratteristiche contingenti non sono direttamente correlate a una variazione dei rischi o dei costi di base del prestito, ad esempio quando i flussi di cassa cambiano a seconda che il mutuatario soddisfi o meno un obiettivo ESG specificato nel contratto di prestito.
La modifica include anche informazioni aggiuntive per tutte le attività e passività finanziarie che presentano due determinate caratteristiche contingenti;
- non sono direttamente correlati a una variazione dei rischi o dei costi di base dei prestiti;
- non sono valutate al fair value rilevato a conto economico.
L’informazione integrativa (IFRS 7) migliora la trasparenza per gli utilizzatori che saranno facilitati a comprendere in che modo gli strumenti finanziari con determinate caratteristiche contingenti influiscono sui bilanci.
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3) IFRS 9 e IFRS 7: le altre modifiche.
Le altre modifiche all’IFRS 9 e IFRS 7 riguardano:
- gli strumenti contrattualmente collegati (CLI) e funzioni di pro-soluto. Le modifiche chiariscono le caratteristiche principali delle CLI e in che modo esse differiscono dalle attività finanziarie con caratteristiche di pro-soluto; e includono anche fattori che un'impresa deve considerare nel valutare i flussi di cassa sottostanti un'attività finanziaria con caratteristiche di pro-soluto (test "look through");
- l’informativa sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale. L’ IFRS 7 integra un'informativa aggiuntiva per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value con utili o perdite presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI).
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