Il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo[1], intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi.
L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.
In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES).
1) Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile
La nuova formulazione normativa infatti stabilisce che, fermo restando il potere ordinario di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’imposizione sul reddito delle società non operative, si presume che il reddito imponibile non possa essere inferiore alla somma risultante dall’applicazione di specifiche percentuali forfettarie al valore dei beni posseduti nel corso del periodo d’imposta.
In particolare, le aliquote rimodulate, che trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, sono:
Categoria di bene | Ante D.Lgs n. 192/2024 | Post D.Lgs n. 192/2024 |
Titoli e partecipazioni Art. 85, comma 1, lett. c), d), e), e art. 5 del TUIR | 1,5% | 0,75% |
Immobili | 4,75% | 2,38% |
Immobili cat. A/10 | 4% | 2% |
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti | 3% | 1,5% |
Immobili situati in comuni con abitanti inferiori a 1000 | 0,9% | 0,45% |
Navi destinate all’esercizio di attività commerciali o alla pesca, escluse le unità da diporto Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 | 4,75% | 4,75% |
Altre immobilizzazioni | 12% | 12% |
Impianti fotovoltaici[1] ed eolici | 4,75% | 2,38% |
Inoltre, la norma chiarisce che le perdite fiscali pregresse possono essere utilizzate in compensazione esclusivamente nella parte eccedente rispetto al reddito minimo presunto, limitando così la possibilità di ridurre artificialmente l’imponibile. L’eventuale eccedenza di perdita potrà essere riporta a nuovo.
Questa modifica si inserisce nel quadro di rafforzamento della disciplina antielusiva, prevedendo un metodo di determinazione presuntiva e automatica del reddito minimo delle società non operative, indipendentemente dal reddito contabile effettivamente conseguito.
Le nuove percentuali hanno lo scopo di:
- meglio riflettere la redditività potenziale delle diverse classi di beni patrimoniali;
- disincentivare l’utilizzo delle società di comodo come meri contenitori patrimoniali, spesso finalizzati alla gestione personale del patrimonio dei soci sotto veste societaria.
Infine, la limitazione all’utilizzo delle perdite pregresse rafforza l’efficacia della presunzione, evitando che queste vengano impiegate per azzerare un reddito determinato su base forfettaria e solo formalmente inattivo.
[1] Contenuta nell’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, oggetto, nel tempo, di plurimi interventi modificativi e integrativi, in ultimo dall’art. 20 del D.lgs. 8 novembre 2024, n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024.