La disciplina delle cosiddette società “di comodo” — o “non operative” — prevista dall’articolo 30 della Legge n. 724/1994, è stata oggetto nel tempo di numerosi interventi legislativi, l’ultimo dei quali introdotto dall’art. 20 del D.lgs. n. 192/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024.
Tale normativa ha la finalità di contrastare l’utilizzo strumentale di società formalmente costituite per esercitare un’attività economica, ma che, di fatto, non svolgono alcuna reale attività commerciale.
Spesso, infatti, tali entità sono impiegate per ottenere vantaggi fiscali indebiti, ad esempio tramite l’assegnazione gratuita o a valori sottostimati di beni ai soci.
Per individuare le società che rientrano in questa categoria, l’ordinamento prevede l’applicazione del cosiddetto test di operatività, a cui è dedicata un’apposita sezione del quadro RS del modello dichiarativo.
1) Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al test di operatività
Il test di operatività consiste nel confrontare la media aritmetica dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e degli altri proventi ordinari conseguiti nel periodo d’imposta in corso e nei due precedenti, con i ricavi minimi presunti, calcolati applicando determinate percentuali — previste dalla legge — al valore delle attività patrimoniali della società.
Il mancato superamento del test comporta l’automatica applicazione della presunzione legale di non operatività, con le relative conseguenze in termini fiscali, ovverosia un impatto significativo nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette nonché limitazioni nell’utilizzo in compensazione ovvero nella richiesta del rimborso del credito IVA eventualmente maturato.
L’intervento normativo ha modificato in modo sostanziale l’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994, inserendosi nel più ampio contesto della riforma fiscale e con l’obiettivo di rendere il meccanismo del test di operatività più equo, selettivo e aderente alla reale struttura economica delle società.
In particolare, sono stati rimodulati i coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi:
Categoria di bene | Ante D.Lgs n. 192/2024 | Post D.Lgs n. 192/2024 |
Titoli e partecipazioni Art. 85, comma 1, lett. c), d), e), e art. 5 del TUIR | 2% | 1% |
Immobili | 6% | 3% |
Immobili cat. A/10 | 5% | 2,5% |
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti | 4% | 2% |
Immobili situati in comuni con abitanti inferiori a 1000 | 1% | 0,5% |
Navi destinate all’esercizio di attività commerciali o alla pesca, escluse le unità da diporto Art. 8-bis, co.1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 | 6% | 6% |
Altre immobilizzazioni | 15% | 15% |
6% | 3% |
Le nuove aliquote, per espressa previsione normativa[3], trovano applicazioni dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Pertanto, i coefficienti “dimezzati” esplicheranno i propri effetti già nei modelli dichiarativi 2025 relativi all’annualità 2024.
Questa revisione del test si inserisce in un’ottica di maggiore razionalizzazione del sistema fiscale e tende a limitare gli effetti distorsivi delle presunzioni automatiche, promuovendo una valutazione più aderente alla realtà economica delle singole società.
NOTE
[1] Circolare n. 36/E del 2013.
[2] Risposta a Interpello n. 819/2021.
[3] L’art. 20 del D.Lgs n. 192/2024 cita “nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (..)”.