Visto che in seguito alle riforme recentemente intervenute il “rito tributario” tende a ricalcare sempre più il processo civile è opportuno che ogni operatore possa affinare tutti gli strumenti della dialettica processuale, anche, e soprattutto quelli successivi alla stesura del ricorso.
Non ci si dovrebbe quindi limitare alla cura del solo atto di impugnazione inziale, ma, come accade appunto nel rito civile, sfruttare appieno tutti gli strumenti che la legge processuale consente, tra cui le spesso trascurate memorie ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992.
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1) L’importanza delle memorie ex art. 32 Legge sul processo tributario
L’art. 32 della Legge sul processo tributario prevede tre tipologie di memorie:
- 1) La cd. “memoria aggiuntiva”, da depositarsi nel termine di 20 giorni liberi prima della Pubblica udienza di discussione nel merito, nella quale, oltre a prendere posizione sulle deduzioni, eccezioni e domande di controparte, il difensore può produrre nuova documentazione, che non è stata allegata al ricorso introduttivo del giudizio tributario;
- 2) La cd “memoria illustrativa”, da depositarsi nel termine di 10 giorni liberi prima della Pubblica udienza di discussione nel merito, nella quale, bisogna limitarsi a contraddire le eccezioni e le tesi difensive di controparte, ma non è possibile allegare nuovi documenti, ragion per cui il “thema probandum” risulta di fatto cristallizzato agli atti introduttivi (ricorso e comparsa di costituzione avversaria)
- 3) nel caso di discussione del ricorso non in Pubblica Udienza, ma in Camera di Consiglio, è possibile depositare una memoria di “brevi repliche scritte”, nel termine di 5 giorni liberi anteriori all’udienza, ovviamente senza la possibilità di introdurre nuovi documenti.
Con queste due ultime memorie può essere sempre allegata dottrina e giurisprudenza, al fine di confutare le tesi di controparte e visto che, nella stragrande maggioranza dei casi, laddove la controparte è l’Amministrazione Finanziaria, le difese di quest’ultima sono concentrate nelle iniziali controdeduzioni, nei fatti è la difesa del ricorrente ad avere l’ultima parola.
Non dimenticando il brocardo latino “verba volant, scripta manent”.
Ragion per cui è sempre consigliabile depositare almeno una delle tre memorie ex art. 32 e di non affidarsi solamente alla Pubblica Udienza, o peggio ancora, al ricorso introduttivo.
Infatti i verbali di udienza, per prassi, vengono redatti in forma sintetica, cosicché una lunga discussione viene spesso sintetizzata in poche righe, nelle quali non si da conto delle ampie argomentazioni delle parti, a sostegno delle contrapposte linee difensive.
Da non trascurare è infine il fatto che un’ampia e precisa articolazione delle memorie ex art. 32 D. Lgs. 546/1992, oltre a semplificare notevolmente la discussione in Pubblica Udienza, è oltremodo utile negli eventuali ed ulteriori gradi di giudizio, grazie alle quali si agevola la ricostruzione dei fatti e della dialettica processuale da parte dei successivi giudici.
Nel “Formulario sul Primo Grado del Contenzioso tributario” viene dato ampio spazio alle memorie ex art. 32 D. Lgs. 546/1992, offendo all’operatore la tipologia di memoria più adatta per ciascun caso pratico trattato.
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