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REVISIONE CONTABILE E CONTINUITÀ AZIENDALE

Revisione contabile e continuità aziendale

Continuità aziendale: elemento fondamentale per redazione del bilancio e per l'attività di revisione

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La continuità aziendale rappresenta un elemento di fondamentale importanza sia per quanto riguarda la fase della preparazione della redazione del bilancio, sia per l'attività di revisione contabile.

Gli amministratori devono valutare in chiave prospettica, almeno per un tempo di dodici mesi, la capacità dell'azienda di continuare ad essere redditizia. 

Nel caso in cui vi fossero incertezze significative nella suddetta capacità, nella nota integrativa dovranno essere esplicitati con chiarezza i fattori di rischio, le eventuali assunzioni e le incertezze identificate. 

Inoltre, dovranno anche essere chiarite le azioni che si vorranno mettere in campo per fronteggiare tali rischi ed incertezze. Qualora questi rischi ed incertezze non siano tali da pregiudicare la redditività aziendale e quindi da ipotizzare la cessazione dell'attività, la preparazione della redazione del bilancio pur seguendo la logica della continuità deve tenere conto di questo aspetto (OIC11).

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1) Isa Italia 315: responsabilità del revisore per errori significativi

Il principio di revisione Isa Italia 315 tratta proprio la responsabilità del revisore nell’identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio sia che siano dovuti a frodi, sia che siano dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’obiettivo del revisore, dunque, è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi di errori significativi identificati e valutati. Nello stesso principio di revisione esiste un elenco di definizioni, relativo a termini utilizzati in ambito di rischio, con le relative esplicitazioni (Asserzioni, Rischio di business, Controlli...).

Il faro che guida il revisore relativamente all'aspetto della continuità aziendale è il Principio di Revisione Isa Italia 570, il quale tratta proprio “delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione”.

Precisiamo che resta di esclusiva competenza degli amministratori, anche ai sensi dell'art 2086 del c.c., valutare la fondatezza della continuità aziendale attraverso la valutazione relativa alla capacità dell'azienda stessa di poter continuare il suo funzionamento tenendo conto dei fattori di incertezza.

Tuttavia, il quadro normativo sull'informazione finanziaria può anche non prevedere, in maniera esplicita, che la direzione effettui l'analisi sulla continuità di funzionamento. 

In questo caso, se per la redazione del bilancio l'analisi sulla continuità è richiesta come requisito fondamentale, la stessa va eseguita.

Da parte sua, il revisore, ha la responsabilità relativamente al suo operato di recepire dalla direzione tutti gli elementi probativi necessari ed appropriati del fondamento della continuità aziendale, deducendo quindi, se esistano delle incertezze che possano minare la continuità del funzionamento.

Tale responsabilità prescinde dalla esplicitazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio.   

Se l'analisi è stata svolta da parte della direzione aziendale, il revisore deve apprezzare la valutazione, effettuandone una che copra lo stesso periodo di tempo considerato dalla direzione, così come previsto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria. 

Inoltre, qualora fonti normative prevedano un periodo più lungo, la valutazione dovrà essere estesa ad un periodo superiore. 

In questa eventuale circostanza, il revisore dovrà indagare nei confronti della direzione relativamente a fatti e contesti che possano influenzare la continuità aziendale.

Qualora emergessero elementi che possano far sorgere dubbi sulla continuità (incertezza significativa), relativamente al periodo di tempo più lungo considerato, il revisore dovrà adottare procedure di revisione aggiuntive includendo anche i fattori attenuanti.

Le procedure aggiuntive riguardano:

  • ulteriore richiesta alla direzione di effettuare la valutazione circa la continuità aziendale;
  • valutare da parte della direzione l'adozione di nuove iniziative circa la valutazione della continuità aziendale;
  • predisporre l'analisi dei flussi di cassa considerandoli come fattore significativo per i futuri piani di azione.

In merito ai flussi di cassa, nella sua valutazione la direzione deve considerare anche:

  • una valutazione di attendibilità dei dati di previsione relativi ai flussi di cassa;
  • constatare se le previsioni dei flussi abbiano supporti concreti;
  • prendere in esame anche fatti ed eventi che si possano manifestare dopo la data di valutazione della direzione;
  • formalizzazione da parte della direzione aziendale relativamente ai piani d’azione futuri e loro fattibilità.

In conclusione, il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati per la valutazione della continuità aziendale e se, a suo giudizio, esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Esiste, invece, una incertezza significativa se l’entità dell’impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che le stesse si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si renda necessaria un’informativa appropriata sia sulla natura, sia sulle implicazioni di tale incertezza ai fini di una corretta rappresentazione del bilancio.

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