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CO.CO.CO. SETTORE SPORTIVO

CO.CO.CO. settore sportivo

Lavoro sportivo e settore dilettantistico: requisiti per la collaborazione coordinata e continuativa e le conseguenze in caso di superamento del limite orario settimanale

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Il libro Lavoro sportivo – disponibile anche come eBook -  analizza in modo sistematico le novità introdotte dalla riforma prevista dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche. Dopo una panoramica generale sulla figura del lavoratore sportivo e sulle finalità della riforma, si affrontano i diversi tipi di rapporto di lavoro nel settore (subordinato, autonomo, co.co.co.), le semplificazioni introdotte per le ASD/SSD, il trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, e gli adempimenti amministrativi. Viene dato spazio anche alla formazione, alla sicurezza sul lavoro, e al ruolo del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L'obiettivo è chiarire diritti, doveri e tutele dei soggetti coinvolti nel nuovo scenario normativo.

In particolare, il Capitolo 4 del libro Lavoro sportivo è dedicato alle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) nel settore sportivo dilettantistico. Esamina le caratteristiche di tali rapporti, il regime contributivo e fiscale applicabile (incluso l’uso della Gestione Separata INPS), e le semplificazioni amministrative previste. Particolare attenzione è data alle modalità di comunicazione dei rapporti tramite la piattaforma UNILAV-Sport e alle specificità dei compensi. Chiude con un focus sulle collaborazioni amministrativo-gestionali, spesso utilizzate nelle ASD/SSD.

Di seguito, un estratto dal libro Lavoro sportivo che analizza le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa e l’aspetto contributivo (aliquote contributive e base imponibile).

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Leggi il libro Lavoro sportivo o e-Book 

1) Caratteristiche collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo

Nel settore dilettantistico il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali[1], escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici.

La durata delle prestazioni settimanali andrà quindi indicata nel contratto:

  • in modo esplicito (due ore di allenamento tre volte a settimana per un totale di 6 ore settimanali);
  • oppure utilizzando dei riferimenti: le ore potrebbero risultare indeterminate all’atto della stipula del contratto ma oggettivamente determinabili, come ad esempio il piano di allenamento, il palinsesto della palestra, il piano dei corsi, ecc. È importante in questo caso fissare il limite massimo di orario (esempio: comunque non superiori a 12 ore a settimana).

Appare invece pacifico che la presunzione debba considerarsi come presunzione relativa, nel rispetto dei principi generali che informano le tipologie contrattuali nel diritto del lavoro.

Ne consegue che a fronte di una co.co.co. sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall’art. 28, l’onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere, ovvero gli enti preposti alle verifiche ed ispezioni (Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL o Agenzia delle Entrate per quanto rispettivamente di competenza) o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato.

Il limite delle 24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione, non per la validità del contratto. Superate le 24 ore il contratto di collaborazione coordinata e continuativa resta valido ed efficace tra le parti ed è sempre possibile stipulare co.co.co. per una durata superiore alle 24 ore ma in questi casi non sarà operativa la presunzione. Graverà, quindi, sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo, l’onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma del contratto, nonostante la maggiore intensità della prestazione.

Estratto dal libro Lavoro sportivo

[1] Da intendersi come valore assoluto e non come media plurisettimanale.

2) Collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo: aspetto contributivo

Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico, sono assicurati alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. 335/1995.

1. Aliquote contributive 

Per il collaboratore titolare di un contratto di co.co.co., iscritto alla gestione separata INPS e non iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non pensionato, l’aliquota contributiva è pari al 27,03%.

IVS

CONTRIBUTI MINORI

TOTALE

MALATTIA – ANF

MATERNITÀ

DIS COLL

25%

0,50%

0,22%

1,31%

27,03%

 

L’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3. L’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente che deve eseguire il pagamento tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Il pagamento del contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), pari al 25%, consente al lavoratore di avere diritto, in presenza di determinati requisiti, al trattamento pensionistico.

Con il versamento dei contributi minori, pari al 2,03%, viene garantita la tu[1]tela relativa alla malattia, alla degenza ospedaliera e agli assegni per il nucleo familiare (oggi assegno unico universale), alla maternità, al congedo parentale e alla disoccupazione.

Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata che risultino pensionati o già assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale (contributi minori).

IVS

CONTRIBUTI MINORI

TOTALE

MALATTIA – ANF

MATERNITÀ

DIS COLL

24%

-

-

-

24%

 

2. Base imponibile       

L’art. 35, comma 8-bis, prevede l’obbligo contributivo al superamento del compenso di importo pari a € 5.000,00 annui, calcolato in base al regime di cassa allargato[2] . In caso di pluricommittenza, il limite della franchigia verrà determinato come somma dei compensi erogati al collaboratore da tutti i committenti.

Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente l’importo di € 5.000,00 annui e fino a un massimale che, per l’anno 2025, è pari a € 120.607,00 (circolare INPS n. 27 del 30 gennaio 2025).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, l’imponibile previdenziale sul quale applicare l’aliquota del 25% è ridotto della metà.

Tale riduzione, che non equivale a decontribuzione ma a riduzione della base imponibile, avrà riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

La legge 335/1995 prevede che il lavoratore iscritto alla gestione separata ha diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare solo se l’importo corrisposto non è inferiore a quello calcolato sul minimale. In caso di contribuzione inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare vengono ridotti in proporzione alla somma versata.

Per l’anno 2025 il minimale di reddito annuo sul quale applicare le aliquote INPS gestione separata è pari a 18.555,00 euro.

I collaboratori che versano l’aliquota piena (27,03%) avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari a: 4.638,75 euro ai fini IVS (18.555,00 x 25%) e 376,67 euro per le prestazioni minori (18.555,00 x 2,03%).

I collaboratori che versano l’aliquota ridotta (24%) avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari a 4.453,20 euro ai fini IVS (18.555,00 x 24%).

Se i contributi vengono pagati su un importo inferiore al minimale, non sarà accreditato l’intero anno contributivo.

ESEMPIO: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevede un compenso annuo di € 10.000,00 Fino al 31 dicembre 2027 il contributo IVS è calcolato sul 50% dell’imponibile contributivo eccedente i primi € 5.000,00 annui; il contributo sarà pari a € 625,00 ai fini pensionistici (10.000 – 5.000) / 2 * 25% e pari a € 101,50 ai fini assistenziali (10.000 – 5.000) * 2,03%.
 Poiché il reddito annuo assoggettato a contribuzione è di € 2.500, inferiore al minimale annuo di € 18.555,00 (per il 2025), verranno accreditati solo 1,62 mesi (2.500,00 / 17.504,00 * 12).

A regime, ovvero dopo il 31 dicembre 2027, il contributo sarà pari a € 1.351,50 (€ 10.000,00 – 5.000,00) * 27,03% (di cui € 1.250,00 ai fini pensionistici e € 101,50 ai fini assistenziali).

Poiché il reddito assoggettato a contribuzione è di € 5.000, inferiore al minimale annuo di € 18.555,00 (per il 2025), verranno accreditati solo 3,23 mesi (5.000,00 / 17.504,00 * 12).

Descrizione

Importo fino al 31/12/2027

Importo dopo il 31/12/2027

Compenso lordo annuo

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Soglia

(€ 5.000,00)

(€ 5.000,00)

Imponibile contributi minori

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Imponibile contributi IVS

€ 2.500,00

€ 5.000,00

Contributi minori 2,03%

€ 101,50

€ 101,50

Contributi IVS 25%

€ 625,00

€ 1.250,00

Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.

Attenzione: L’INPS con la circolare n. 88/2023 precisa che, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorrono al raggiungimento del limite della franchigia di cui al citato comma 8-bis dell’articolo 35 anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.

Anche i rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari a norma dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 36/2021 come modificato dal d.l. n. 71/2024 (cd. d.l. Sport) concorrono alla formazione della franchigia previdenziale e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento. Tali rimborsi pur non costituendo reddito per il percipiente concorrono anche alla formazione dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6 (franchigia fiscale di 15.000 euro).  

[2] L’articolo 51 del TUIR (applicabile anche ai cococo in quanto, ai fini fiscali, sono assimilati di redditi da lavoro dipendente) dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio (esempio 12/01/2025) si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (2024) per il cd. principio di cassa allargato. Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2024.

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