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EREDITÀ GIACENTE: PROCEDURA E NOMINA DEL CURATORE

Eredità giacente: procedura e nomina del curatore

Eredità giacente: regole per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo tra l’apertura della successione e l’eventuale accettazione

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L'articolo 528, primo comma, del codice civile stabilisce che “quando il chiamato all’eredità non accetta e non possiede beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità“.

Tra l’apertura della successione e l’accettazione da parte del chiamato, è necessario proteggere i beni ereditari.

Questa tutela serve a garantire i diritti dei creditori, dei legatari e degli altri chiamati che non possiedono i beni.

Se il chiamato possiede i beni ereditari, può gestirli.

Tuttavia, non è obbligato a farlo e può decidere di rinunciare all’eredità.

Per assicurare la protezione del patrimonio ereditario, il legislatore prevede la nomina di un curatore. 

Il curatore, scelto d’ufficio o su richiesta degli interessati, si occupa della gestione dell’eredità giacente, durante tutta la procedura, fino all’eventuale accettazione.

1) L’istituto dell’eredità giacente

L’istituto dell’eredità giacente, disciplinato dagli artt. 528-532 del codice civile, serve a garantire la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo tra l’apertura della successione e l’eventuale accettazione da parte del chiamato

La procedura di eredità giacente, attraverso la nomina di un curatore, è finalizzata a proteggere i beni ereditari nell’interesse dei creditori, dei legatari e dei chiamati che non li possiedono. 

L’eredità giacente si distingue dall’eredità vacante che si ha quando non esistono chiamati all’eredità o quando questi hanno perso il diritto di accettare per rinuncia, indegnità a succedere o prescrizione. L’art. 480, primo comma, del codice civile, infatti, prevede che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

Il legislatore, dunque, non definisce espressamente l’eredità giacente, ma ne indica i presupposti: esistenza di chiamati che non hanno accettato l’eredità o che non l’hanno rifiutata. 

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2) La procedura di eredità giacente

La procedura dell’eredità giacente rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e si divide in tre fasi: avvio, sviluppo e chiusura. 

Fase di avvio

L’atto introduttivo della procedura è il ricorso. Chiunque vi abbia interesse, può presentare un ricorso al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ossia quello dell’ultimo domicilio del de cuius. Il Tribunale può procedere anche d’ufficio

Il ricorso deve contenere: 

  • Le generalità del ricorrente e del de cuius;
  • L’indicazione dell’assenza di accettazione dell’eredità da parte dei chiamati;
  • L’indicazione dell’assenza di possesso dei beni da parte dei chiamati;
  • L’istanza di nomina del curatore e le motivazioni per cui il ricorrente ne richiede la nomina.

Il giudice, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti, dichiara giacente l’eredità del defunto e nomina, con decreto, il curatore. Quest’ultimo dovrà prestare giuramento dinanzi al giudice per assumere ufficialmente l’incarico e iniziare ad amministrare i beni del de cuius. Il curatore, dopo aver giurato, assume le vesti di ausiliario del giudice

Fase di sviluppo

Il curatore, durante la fase di sviluppo, assume un ruolo attivo nella gestione del patrimonio ereditario, svolgendo varie attività disciplinate dagli artt. 529-531 c.c. e dagli artt. 781-783 c.p.c., tra cui:

  • Redigere l’inventario: il curatore indica, nel dettaglio, tutti i beni e le passività del defunto, rispettando le formalità previste per l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 531 c.c.);
  • Esercitare e promuovere le ragioni dell’eredità: il curatore ha la legittimazione processuale sia attiva che passiva nel tutelare le ragioni dell’eredità; 
  • Compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta un’autorizzazione specifica (art. 783 c.p.c.);
  • Presentare il rendiconto della gestione: il curatore, periodicamente, rende conto della propria attività al Tribunale, documentando tutte le operazioni svolte e le condizioni del patrimonio amministrato. 

Fase di chiusura

La procedura di eredità giacente si conclude quando:

  • Un chiamato accetta l’eredità;
  • L’eredità viene devoluta allo Stato come eredità vacante, in assenza di successori (art. 586 c.c.)

Il giudice dichiara la chiusura formale della procedura e autorizza il curatore a cessare la gestione del patrimonio, trasferendolo agli eredi o allo Stato. 

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3) Nomina del curatore

La nomina del curatore è un momento cruciale nella procedura dell’eredità giacente. Il giudice procede alla nomina su istanza di parte o d’ufficio

Il curatore presta giuramento con la formula di “bene e fedelmente” adempiere ai suoi compiti assumendo formalmente la responsabilità della gestione dell’eredità giacente

Il curatore dell’eredità giacente agisce in veste di ausiliario del giudice e, pur essendo soggetto al controllo del magistrato, svolge un ruolo di grande rilievo. In qualità di vero e proprio gestore del patrimonio, esercita funzioni che garantiscono lo Stato come unico beneficiario. 

Chi può diventare curatore dell’eredità giacente?

Il Tribunale nomina, con decreto, il curatore dell’eredità giacente. 

Il giudice, nello scegliere a chi conferire l’incarico, gode di ampia discrezionalità. Tuttavia, la scelta avviene, generalmente, tra professionisti esperti, come avvocati o commercialisti, noti per la loro competenza e affidabilità. 

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4) Il compenso del curatore

La determinazione del compenso del curatore dell’eredità giacente è una questione dibattuta, senza ancora una soluzione definitiva e uniforme. Il curatore, che agisce come ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68, comma 1, c.p.c., svolge un incarico pubblico con finalità di utilità sociale e deve operare con diligenza nella gestione e conservazione del patrimonio ereditario.

Il Tribunale stabilisce il compenso applicando il proprio prudente apprezzamento e valutando concretamente l’attività svolta, insieme alla natura e all’entità del patrimonio amministrato. Il giudice può fare riferimento ai parametri indicati nei D.M. 55/2014 per gli avvocati e D.M. 140/2012 per i commercialisti, pur godendo di ampi margini di discrezionalità.

Il compenso del curatore può essere calcolato applicando una percentuale sul valore dei beni amministrati, fino a un massimo del 5%, tenendo conto della durata, della complessità e dell’impegno profuso nell’espletamento dell’incarico (art. 26 D.M. 55/2014). Per i curatori che sono dottori commercialisti, il D.M. 140/2012 fornisce indicazioni di riferimento per la liquidazione dei compensi.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 83/2021, ha stabilito che l’onorario del curatore deve essere garantito anche quando l’eredità è incapiente e senza eredi accettanti, con oneri anticipati dall’erario.

Il pagamento del compenso può gravare sull’erede accettante, sull’asse ereditario o, in mancanza di liquidità, sull’erario. La liquidazione può essere impugnata dinanzi al presidente dell’ufficio giudiziario competente.

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5) Conclusioni

L’istituto dell’eredità giacente garantisce la tutela del patrimonio ereditario nel periodo tra l’apertura della successione e l’eventuale accettazione da parte del chiamato. 

Il curatore svolge un ruolo chiave nella conservazione e amministrazione dei beni ereditari, agendo in qualità di ausiliario del giudice. La procedura, articolata in fasi ben definite, permette di assicurare che il patrimonio non subisca dispersioni o perdite.

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