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TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI: ENTRO IL 16 MARZO

Tassa vidimazione libri sociali: entro il 16 marzo

Regole per la vidimazione dei registri contabili delle società: modalità, scadenze e importi da pagare

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Le società di capitali quali: S.p.a., S.r.l.,  S.a.p.a. comprese quelle consortili,  devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva,       
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il Modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Ti potrebbero interessare: 

1) Tassa vidimazione libri sociali: per chi è obbligatoria

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2421 del codice civile e in particolare:

  • libro dei soci,      
  • libro delle obbligazioni, 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,        
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,         
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Tali scritture vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile quali libro giornale e libro degli inventari e quelli previsti dalle norme fiscali quali registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. non devono essere vidimati. Attenzione al fatto che per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Per approfondire ti segnaliamo:

e il Dossier gratuito in continuo aggiornamento per seguire i chiarimenti della Prassi.

2) Tassa annuale vidimazione libri sociali: importi da pagare e sanzioni per inadempimento

Per le S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, con obbligo di versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro       
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Occorre precisare che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Per approfondire ti segnaliamo:

e il Dossier gratuito in continuo aggiornamento per seguire i chiarimenti della Prassi.

3) Tassa vidimazione obbligatoria anche per i libri tenuti in digitale

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 42/2025, relativa a libri, repertori e scritture tenuti in modalità digitale ha replicato al quesito di una società istante sulla tenuta digitale dei libri sociali, chiarendo che 

“a norma dell’articolo 2215-­bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”

Leggi anche: Tasse libri sociali sociali: calcolo sulle righe per approfondire il chiarimento.

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