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BILANCI 2024: PROROGA PER VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI AL VALORE DI ISCRIZIONE

Bilanci 2024: proroga per valutazione titoli non immobilizzati al valore di iscrizione

Documento Interpretativo n. 11, aggiornato dall'OIC il 31 gennaio 2025

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L’Organismo Italiano di Contabilità il 31 gennaio 2025 ha aggiornato il Documento interpretativo OIC 11 del 13 febbraio 2023  attinente agli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, coerentemente con la disposizione dell’articolo 45, commi 3-octies e 3-decies, DL 73/2022.

Il citato documento (a seguito della proroga disposta dal MEF 23 settembre 2024) ammette, anche per i bilanci 2024, la facoltà di valutare i titoli non durevoli dell’impresa al valore di iscrizione (come risultante dall’ultimo bilancio approvato), piuttosto che al valore di mercato, o al valore di acquisizione.

La proroga in commento consente alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. (Continuano ad applicarsi  le altre disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20; e conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”).  

Disposizione transitoria DL 73/2022, art. 45, commi 3-octies e 3-decies

 

Ambito di applicazione

 

Modalità di applicazione

Facoltà di derogare al criterio di valutazione “al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato “(art. 2426, co. 1, n.9, c.c.)

  • Titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato: es 31 dicembre 2023 (titoli presenti nel portafoglio);
  • Valutazione in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio
  • Valutazione al costo di acquisizione fatta eccezione per le perdite di carattere durevole 

La norma di riferimento (DL 73/2022) ha carattere transitorio, in quanto consente la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 c.c., “al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato” e più in generale al principio contabile OIC 11” Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”.

Il presente contributo è una guida al lettore sui tratti essenziali del Documento interpretativo OIC 11, nonché l’ambito di applicazione e l’esclusione di applicabilità  nelle ipotesi di “perdita durevole” rientranti nelle regole contabili dell’OIC 29.

1) Ambito di applicazione: presupposto soggettivo ed oggettivo

Possono beneficiare della deroga in commento, le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, ovvero OIC adopter  Sotto il profilo oggettivo, e con riferimento all’entrata in vigore del DL 73/2022, rientrano nell’ambito di applicazione:

  • i titoli di debito ed i titoli di capitale:
  • iscritti nell’attivo circolate dello Stato Patrimoniale nel bilancio 2023;
  • acquistati durante l’esercizio 2024;
  • ovvero a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa, purché la scelta sia motivata adeguatamente in nota integrativa;
  • sono esclusi gli strumenti finanziari derivati disciplinati dall’OIC 32 “strumenti finanziari derivati in quanto iscritti e valutati al fair value[1] .

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2) La stima del valore di iscrizione: esempi di “perdita durevole” e “non durevole”[2]

Non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole, ovvero non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data, in quanto tale ipotesi deve ricondursi all’applicazione dell’OIC 29

È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio. 

Seguono due casi esemplificati:

  • Caso 1. Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2023, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2024 è 70 euro, che viene venduto per 80 euro a febbraio 2025 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2024 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2025. 
  • Pertanto, al 31 dicembre 2024 il titolo è iscritto a 80 euro. 
  • Caso 2. Si ipotizzi ora, mantenendo i dati del precedente esempio, che il titolo viene venduto per 80 euro a febbraio 2025 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2024 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20 euro in quanto la vendita è avvenuta per 80 euro. Dimostra che la perdita di 10 euro non ha carattere durevole; pertanto, al 31 dicembre 2024 il titolo è iscritto ad euro 80. Nel caso poi in cui la vendita di febbraio 2025 avvenisse a 60, la perdita nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 sarebbe pari a 30 euro in quanto l’ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell’esercizio successivo.

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3) Aspetti contabili: la costituzione della “riserva indisponibile”

Sotto il profilo tecnico contabile, il Documento interpretativo specifica che, la società che esercita la predetta facoltà, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio incorso al 31 dicembre 2024 e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. 

Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare previsto, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

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4) L’informativa in nota integrativa

Le società che si avvalgono della proroga prevista dalla norma devono fornire nella nota integrativa informazioni circa:

  • le modalità con cui si sono avvalse della proroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

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5) NOTE

[1] Rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value. Nella copertura di fair value l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato al fair value per il solo rischio oggetto di copertura e tali variazioni di fair value sono compensate dalle variazioni di segno opposto dello strumento finanziario designato quale elemento di copertura;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. L'OIC 32, consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite, valutando l'intero strumento ibrido al fair value qualora questo sia uno strumento quotato. La facoltà, concessa dall'OIC 32, deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. 

[2]Fonte Documento interpretativo OIC 11 par 7, b), pag. 7-8.

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