Con il Comunicato del 15 gennaio scorso e con la Circolare n° 1/2025, l’Unità di Informazione Finanziaria UIF e l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, hanno rispettivamente fornito chiarimenti in ordine alle modifiche alla Legge n° 7/2000 (disciplina sul commercio di oro) e al D.lgs n° 195/2008 (disciplina valutaria) introdotte dal Decreto Legislativo n° 211/2024.
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1) Dichiarazione oro e valutarie: cosa cambia nei trasferimento da e verso l'estero
In particolare dai citati documenti chiarificatori, si evince che i trasferimenti al seguito di oro corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono oggetto di dichiarazione e di informativa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non più all’Unità di Informazione Finanziaria.
Tale specifica si è resa necessaria al fine di scongiurare, nei passaggi transfrontalieri di oro, una duplice trasmissione dichiarativa nel rispetto sia della Legge n° 7/2000, che del D.lgs n° 195/2008.
Difatti, il novellato l’articolo 3 del D.lgs n° 195/2008 prevede che chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca trasportando denaro contante (compreso l’oro con le suddette caratteristiche) di importo pari o superiore a 10.000 euro, debba dichiarare tale somma e metterla a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo.
Al contempo, la nuova formulazione dell’articolo 1, comma 2 della Legge n° 7/2000 stabilisce che il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Sul tema specifico, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (con la propria Circolare n° 1/2025), nonché l’Unità di Informazione Finanziaria (con Comunicato del 15 gennaio u.s.) ribadiscono che, a partire dal 17 gennaio, non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai trasferimenti al seguito di oro, corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale.
Tali operazioni, infatti, formeranno oggetto di dichiarazione e di informativa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi del D.lgs n° 195/2008.
Va da sé che, l’assunto fornito da UIF e ADM, si basa sulla previsione del nuovo comma 2-quinques, art. 1, Legge n° 7/2000 da cui si ricava che la dichiarazione in oro alla Unità di Informazione Finanziaria non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l’operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al D.lgs n° 195/2008.
Tuttavia, continueranno a formare oggetto di dichiarazione in oro alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto l’oro ad uso prevalentemente industriale, nonché il materiale d’oro da destinare a fusione per ricavare oro da investimento e/o materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, così come definito dalla nuova lettera b-bis) riportata all’articolo 1, comma 1 della Legge n° 7/2000.
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