Le imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta devono completare, entro il 15 novembre 2024, l’acquisto dei beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive situate all’interno della ZES Unica del Mezzogiorno e successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti.
1) Credito d’imposta ZES Unica
Con il Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, emanato il 17 maggio 2024, sono state stabilite le regole operative per l’assegnazione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella “ZES unica”, introdotta dall’art. 16 del Decreto-Legge del 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge n. 162/2023, che include i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal regime contabile adottato, siano esse già attive o che si insedieranno nella ZES unica, per investimenti iniziali compresi tra 200.000 e 100 milioni di euro.
Le spese agevolabili comprendono:
- l’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o in fase di installazione nella ZES unica, nonché l’acquisizione di terreni, la costruzione o l’ampliamento di immobili funzionali agli investimenti;
- l’effettivo utilizzo di tali beni nell’attività svolta presso la struttura produttiva situata nella ZES unica.
In ogni caso, il valore di terreni e immobili non può eccedere il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni destinati autonomamente alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la produzione di beni destinati alla vendita, e i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardano beni già utilizzati da terzi per un’attività economica.
L’entità del contributo, determinata dall’Agenzia delle Entrate, varia percentualmente in base alla localizzazione dell’investimento, alla dimensione dell’impresa beneficiaria e all’ammontare dei costi ammissibili.
L’agevolazione non è applicabile alle imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (fatta eccezione per i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti), delle relative infrastrutture, della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, così come ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Inoltre, il beneficio non si applica alle imprese in stato di liquidazione o scioglimento, né a quelle considerate in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2) Quali sono i requisiti necessari per poter usufruire dell’agevolazione?
Per poter beneficiare del credito d’imposta è indispensabile che i beni siano strettamente legati e funzionali all’attività svolta dall’impresa che richiede l’agevolazione.
L’incentivo è riservato a imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, entro i limiti massimi stabiliti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Come specificato dall’art. 4 del D.P.C.M. del 17 maggio 2024, il credito d’imposta è concesso nella misura massima prevista per le grandi imprese dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, con variazioni che dipendono:
- dalla zona o Regione in cui si trova la struttura produttiva che realizza l’investimento;
- dalle dimensioni dell’impresa beneficiaria;
- dall’entità dei costi ammissibili.
Per quanto riguarda macchinari, impianti e attrezzature, è necessario che si tratti di beni nuovi; di conseguenza, l’agevolazione non è concessa per investimenti in beni già utilizzati.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, che deve essere inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione di versamento verrà respinta.
L’utilizzo del credito è possibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 17 maggio 2024, e comunque non prima della realizzazione dell'investimento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene riconosciuto, nonché nelle dichiarazioni relative agli anni successivi fino a completo utilizzo.
Infine, l’art. 7, commi 8-12, del D.P.C.M. 17 maggio 2024 prevede la rideterminazione del credito d’imposta nei casi in cui i beni agevolati:
- non vengano messi in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione o completamento;
- vengano dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all’attività aziendale o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle che hanno generato l’agevolazione, entro il quinto periodo d’imposta successivo alla loro entrata in funzione.
3) Credito d'imposta ZES unica: nuovi termini da rispettare
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036, è stato approvato un nuovo modello per l’invio della comunicazione integrativa relativa al credito d’imposta ZES Unica, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 113/2024, che attesti la realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2024.
Il provvedimento introduce nuove regole per la trasmissione delle comunicazioni, modificando quanto stabilito dal precedente provvedimento dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747.
L’art. 1, comma 1, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, stabilisce che, a pena di decadenza dal beneficio, gli operatori economici che hanno inviato la comunicazione prevista dall’art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 17 maggio 2024 devono inviare, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa che attesti la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2024.
Queste disposizioni si applicano anche se la comunicazione originaria riportava già l’indicazione di investimenti agevolabili e realizzati.
La comunicazione integrativa, da inviare esclusivamente online tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere trasmessa dal beneficiario direttamente o per il tramite di un soggetto incaricato. Per evitare lo scarto della comunicazione, è obbligatorio indicare l’importo del credito d’imposta maturato in base agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dalla certificazione richiesta.
Il credito d’imposta spettante, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 113/2024, sarà utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ministeriale che stabilirà la percentuale derivante dal rapporto tra il limite di spesa e l’importo totale dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.