×
HOME

/

FISCO

/

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2025

/

L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI AGEVOLA I TRASFERIMENTI DI AZIENDA

L’imposta sulle successioni agevola i trasferimenti di azienda

Novità dal 2025. Trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.lgs. 18.9.2024, n. 139, ha riformato l’imposta sulle successioni aperte e sulle donazioni fatte dall’1.1.2025 estendendo l’esenzione prevista dal comma 4-ter del d.lgs. 31.10.1990, n. 346, anche per i trasferimenti che comportano un rafforzamento del controllo già esistente sull’azienda. Fino al 31.12.2024, quindi, permane l’assoggettamento al tributo.

La cornice dell’agevolazione è limitata ai trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali (senza che queste siano precisate) e di azioni di società per azioni e di società in accomandita per azioni e di quote di società a responsabilità limitata.

Pertanto, non sono escluse dal beneficio le quote di società di persone e le imprese individuali.

Tuttavia il beneficio è subordinato nei seguenti casi:

  • il trasferimento comporta l’acquisizione del controllo della società si sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile;
  • il trasferimento comporta un’integrazione del controllo già esistente.

Pertanto, l’imposta viene applicata se la partecipazione ereditata non consente l’acquisizione del controllo o la sua integrazione.

Nel caso di aziende o di rami di azienda l’agevolazione è riconosciuta soltanto a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Nel caso di quote sociali o di azioni, gli aventi causa devono detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di apertura della successione.

Se la successione ha per oggetto quote sociali in società di persone, gli eredi devono detenere la loro titolarità per un periodo di almeno cinque anni.

1) L’esenzione dall’imposta sulle successioni

Oggetto dell’esenzione

trasferimenti, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c., a favore del coniuge e dei discendenti di:

  • aziende o rami di aziende;
  • quote sociali e azioni mediante cui è acquisito il controllo o è aumentato il controllo già esistente.

Vincolo di almeno cinque anni per eredi o donatari:

 

  • per aziende o rami di azienda 

prosecuzione dell’attività;

  • quote sociali e azioni 

detenzione del controllo;

  • altre quote sociali 

detenzione della titolarità delle quote.

Contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, gli aventi causa devono rendere un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano a continuare l’attività o a detenere il controllo o a mantenere la titolarità del diritto.

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza dall’agevolazione e il pagamento dell’imposta nella misura ordinaria nonché della sanzione del 30%, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, e degli interessi di mora conteggiati dalla data in cui l’imposta doveva essere pagata.

Il beneficio si applica anche per i trasferimenti di azioni e di quote sociali di società che sono residenti in Paesi che appartengono all’Unione europea o alla Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Vanno rispettate le condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e di azioni di soggetti residenti.

Può interessarti anche:

Fonte immagine: Utilizzabile gratis secondo la Licenza per i contenuti di Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2025 · 02/02/2026 Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole

I notai chiariscono che comprare casa da un venditore che l'aveva ricevuta in donazione, non sarà più un rischio. In vigore dal 18 dicembre la novità dalla Legge 182/2025

Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole

I notai chiariscono che comprare casa da un venditore che l'aveva ricevuta in donazione, non sarà più un rischio. In vigore dal 18 dicembre la novità dalla Legge 182/2025

Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai

Autoliquidazione della imposta di successione nella nuova dichiarazione: i rilievi dei Notai

Credito fruttifero attivo: come si conteggia in successione

Base imponibile nella successione per credito fruttifero attivo ereditario derivante da un c/c: rivela il saldo contabile o effettivo prima del decesso del titolare?

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.