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CONVERSIONE D.L COESIONE: CONFERME E NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO E SOSTITUTI D’IMPOSTA

Conversione D.L Coesione: conferme e novità per i datori di lavoro e sostituti d’imposta

Dal 7 luglio è in vigore la Legge 95/2024 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”

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Dal 7 luglio è in vigore  la Legge 95/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”. 

Analizziamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.

1) DL Coesione: Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria ISCRO

Una novità che deriva dalla conversione in legge è l’inserimento di una norma che modifica la disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO. In particolare, si prevede che:

  • la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l’erogazione, sia ora semplicemente “accompagnata” da tali percorsi;
  • i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l’inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa)  e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l’impiego.

2) DL Coesione: Bonus Donne

Il Decreto Coesione all’articolo 23 prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate.  Durante l’iter di conversione in legge del decreto tale misura non ha subito modifiche. Beneficiarie sono le seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

L’esonero spetta:

  • nel limite di 650 euro mensili e
  • solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.

3) DL Coesione: Bonus Giovani

Si riconferma l’agevolazione (prevista dall'art.22 del DL 60/2024) che prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato
  • le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025

a favore di: 

  • giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e
  • che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. 

L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

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4) DL Coesione: bonus ZES Mezzogiorno

Durante l’iter di conversione in legge del decreto è stato riconfermato l’esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale
  • effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025;
  • da datori di lavoro  privati che occupano fino a 10 dipendenti;
  • presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno.

Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.

In sede di conversione del decreto è stato anche chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

Ricordiamo inoltre che la ZES unica (zona economica speciale per il Mezzogiorno) fa riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

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5) DL Coesione: proroga attività agenzie portuali e incremento finanziamenti

Nel 2017, come strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale

Adesso, in sede di conversione:

  • è stata prorogata di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente;
  • si incrementano solo per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro.
Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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